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DECRETO LEGISLATIVO 18 novembre 2005, n. 247

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonchè altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/12/2005
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Testo in vigore dal:  2-12-2005

Art. 10

Determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime
1. All'articolo 156 del testo unico il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:
a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;
b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;
c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;
d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.».
2. All'articolo 160, comma 2, del testo unico, dopo le parole: «le altre imprese» sono inserite le seguenti: «, anche se residenti nel territorio dello Stato,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione dell'articolo 156.».
4. Le disposizioni degli articoli 156 e 160 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta indicati all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 156 deI testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 156 (Determinazione del reddito imponibile). - 1.
Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:
a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;
b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;
c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;
d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.
2. Agli effetti del comma precedente, non sono computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave; sono altresì esclusi dal computo dei giorni di operatività quelli nei quali la nave è in disarmo temporaneo.
3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non è ammessa alcuna deduzione. Resta ferma l'applicazione dell'art. 84.».
- Si riporta il testo dell'art. 160 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 160 (Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'art. 155 non possono esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II né in qualità di controllanti, né in qualità di controllati.
2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fra le società il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell'art. 156 e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall'art. 110, comma 7. Resta ferma l'applicazione dell'art. 156.».