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DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso delle lingue italiana e tedesca nei processi penali e civili in provincia di Bolzano.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/9/2005
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Testo in vigore dal:  5-9-2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 107, comma 2, dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dopo la parola: «amministrativo» è inserita la seguente: «, contabile,».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonché in materia di assegnazioni di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2001, n. 162.
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301:
«In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. Il presente decreto disciplina, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso della lingua tedesca. Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato:
a) nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizio di pubblico interesse svolti nella provincia medesima;
b) nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, anmiinistrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano;
c) nei rapporti con la corte d'appello, la corte di assise d'appello, la sezione della corte di appello per i minorenni, la Procura generale presso la corte d'appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo contabile o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano;
d) nell'attività svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nelle lettere a), b) e c);
e) nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia di Bolzano;
f) negli atti pubblici, notarili ed equiparati.
2. Anche per le forze di polizia che fanno parte delle Forze armate e per il personale della Polizia di Stato che è soggetto ad ordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del presente decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano la attività di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione.».