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DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2005, n. 52

Attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/5/2005
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Testo in vigore dal:  3-5-2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 25 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
1. Al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera bb) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«bb-bis) nave ro/ro da passeggeri: una nave da passeggeri che trasporta più di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui all'allegato I;
bb-ter) età: età della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna;
bb-quater) persona a mobilità ridotta: chiunque abbia una particolare difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli;
bb-quinquies) altezza significativa d'onda (hs): l'altezza media del terzo delle onde di altezza più elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
bb-sexies) ente tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.»";
b) all'articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L'Amministrazione individua ed aggiorna con proprio decreto l'elenco dei tratti di mare suddiviso secondo i criteri di cui al comma 1, delimitando le zone nelle quali le classi di navi da passeggeri possono operare tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo limitato applicando i criteri per le classi di cui al comma 1. Per le navi ro/ro da passeggeri, l'Amministrazione individua ed aggiorna con decreto anche i corrispondenti valori d'altezza significativa d'onda in tali tratti.
2-ter. L'Amministrazione rende disponibili le informazioni di cui al comma 3 in una banca dati pubblica, accessibile sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L'Amministrazione comunica alla Commissione europea il sito in cui dette informazioni sono state inserite e tutte le modifiche ad esse apportate, con le relative motivazioni.»;
c) dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis.
Requisiti di stabilità e ritiro progressivo
dal servizio delle navi ro/ro da passeggeri
1. Fermo restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi ro/ro da passeggeri di classe A, B e C, la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, devono essere conformi agli articoli 5, 7 e 8, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE.
2. Fermo restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi ro/ro da passeggeri delle classi A e B, la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al l° ottobre 2004, devono essere conformi agli articoli 5, 7 e 8, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE, entro il 1° ottobre 2010, tranne il caso in cui siano ritirate dal servizio a tale data o a una data successiva alla quale raggiungono trenta anni di età, ma comunque non più tardi del 1° ottobre 2015.
3. Per determinare l'altezza dell'acqua sul ponte garage, in applicazione dei requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE, richiamato negli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto, è impiegata l'altezza significativa d'onda (hs). I valori dell'altezza significativa d'onda sono quelli che, su base annua, non sono superati con una probabilità maggiore del 10%.
4. La nave che segue una rotta che incrocia più di un tratto di mare, con diverse altezze significative d'onda, deve soddisfare i requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE, richiamato negli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto, relativi al più elevato valore dell'altezza significativa d'onda individuato per tali tratti.
Art. 4-ter.
Requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta
1. Fatto salvo quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e oltre ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi da passeggeri di classe A, B, C e D e le unità veloci da passeggeri adibite al trasporto pubblico, al fine di garantire un accesso sicuro alle persone a mobilità ridotta, devono:
a) se la chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, essere conformi, per quanto fattibile, agli orientamenti contenuti nell'allegato III;
b) se la chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, procedere all'effettuazione delle necessarie modifiche applicando gli orientamenti di cui all'allegato III per quanto ragionevole e possibile, in termini economici, secondo quanto previsto nel piano d'azione nazionale di cui al comma 3.
2. L'Amministrazione consulta e coopera con le associazioni che rappresentano le persone a mobilità ridotta in merito all'attuazione degli orientamenti contenuti nell'allegato III.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora un piano d'azione nazionale per l'applicazione degli orientamenti alle navi e unità veloci la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, da comunicare alla Commissione europea entro il 17 maggio 2005.
4. L'Amministrazione entro il 17 maggio 2006 informa la Commissione europea in merito all'attuazione del presente articolo, per tutte le navi da passeggeri di cui al comma 1, lettera a), per le navi da passeggeri di cui al comma 1, lettera b), autorizzate a trasportare più di 400 passeggeri e per tutte le unità veloci da passeggeri.
5. Le verifiche sulla costruzione delle navi nuove e sulle modifiche strutturali alle navi esistenti per l'adeguamento alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.»;
d) dopo l'allegato II, è aggiunto il seguente:
«Allegato III
(Articolo 4-ter)
Orientamenti sui requisiti di sicurezza delle navi da
passeggeri e delle unità veloci da passeggeri
per le persone a mobilità ridotta.
Nell'applicare gli orientamenti del presente allegato deve essere tenuto conto di quanto previsto nella circolare MSC/735 dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI), del 24 giugno 1996, relativa alla raccomandazione sulla progettazione e la gestione di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e dei disabili.
1. Accesso alla nave.
Le navi devono essere costruite ed attrezzate in modo tale da consentire alle persone a mobilità ridotta di compiere facilmente e in tutta sicurezza le operazioni di imbarco e sbarco, nonché da garantire loro l'accesso ai diversi ponti, o autonomamente o mediante rampe o ascensori. Indicazioni su tale accesso devono essere apposte negli altri punti di accesso alla nave e in altre opportune zone in tutta la nave.
2. Cartelli indicatori.
I cartelli indicatori apposti nella nave per informare i passeggeri devono essere collocati in modo da risultare visibili e facilmente leggibili da persone a mobilità ridotta (tra cui le persone con disabilità sensoriali) e posizionati in punti chiave.
3. Mezzi per comunicare messaggi.
L'operatore deve disporre, a bordo della nave, di mezzi per trasmettere sia visivamente sia oralmente a tutte le persone che presentano forme diverse di mobilità ridotta annunci concernenti, ad esempio, ritardi, cambi di programma e servizi di bordo.
4. Segnali di allarme.
Il sistema di allarme e i pulsanti di chiamata devono essere concepiti in modo tale da allertare e da essere accessibili a tutti i passeggeri a mobilità ridotta, comprese le persone con disabilità sensoriali e quelle con disturbi dell'apprendimento.
5. Requisiti supplementari per assicurare la mobilità all'interno della nave.
Corrimani, corridoi e passaggi, porte ed accessi devono essere realizzati in modo tale da permettere il passaggio di una persona su sedia a rotelle. Ascensori, ponti garage, locali passeggeri, alloggi e servizi igienici devono essere progettati in modo da essere accessibili in maniera ragionevole e proporzionata per le persone a mobilità ridotta.»".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003):
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.»."
- La direttiva 2003/24/CE pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio 2003, n. L 123.
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, reca: «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.»."
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, reca: «Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi.».
- La legge 23 maggio 1980, 313, reca: «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione».
Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, reca: «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.»."
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del citato decreto legislativo n. 45 del 2000, come modificati del presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per:
a) "convenzioni internazionali":
1. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "SOLAS 1974";
2. la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66";
b) "codice sulla stabilità a nave integra": il codice sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione marittima internazionale IMO (Code on Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998;
c) "codice per le unità veloci (HSC)": il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International Code for Safety of High Speed Crafts) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998;
d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della "SOLAS 1974";
e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti più di dodici passeggeri;
f) "unità veloce da passeggeri": una unità veloce come definita alla regola 1 del capitolo X della "SOLAS 1974", che trasporti più di dodici passeggeri; non sono considerate unità veloci da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D, quando:
1. il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri cubi;
2. la loro velocità massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del codice per le unità veloci (HSC Code), sia inferiore ai venti nodi;
g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data del 1° luglio 1998 o successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui:
1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica;
2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;
h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova;
i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
1. il comandante, né un membro dell'equipaggio, né altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi;
2. un bambino di età inferiore a un anno;
l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento all'85% della più piccola altezza di costruzione misurata dal limite superiore della chiglia oppure la lunghezza misurata dalla faccia pro-diera dei dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza è maggiore.
Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione;
m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza verticale sulla perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore del ponte esposto a murata;
n) "nave con ponte completo": una nave provvista di un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo può essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilità alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie;
o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa;
p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro;
q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le classi di navi possono operare per tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo specifico;
r) "area portuale": un'area che si estende fino alle strutture portuali permanenti più periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un'area protetta affine;
s) "luogo di rifugio": qualsiasi area protetta naturalmente o artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave o da un'unità veloce, che si trovi in condizioni di pericolo;
t) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
u) "Autorità marittime": comandi periferici secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti una nave o una unità veloce, battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali;
z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri;
bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente a un terzo dell'altezza delle onde più alte osservate in un determinato periodo;
bb-bis) nave ro/ro da passeggeri: una nave da passeggeri che trasporta più di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui all'allegato I;
bb-ter) età: età della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna;
bb-quater) persona a mobilità ridotta: chiunque abbia una particolare difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli;
bb-quinquies) altezza significativa d'onda (hs): l'altezza media del terzo delle onde di altezza più elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
bb-sexies) ente tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.»."
«Art. 3 (Classi di navi da passeggeri e categorie di unità veloci da passeggeri). - 1. Le navi da passeggeri sono suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti di mare in cui operano:
"classe A": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali diversi dai viaggi effettuati dalle navi delle classi B, C e D;
"classe B": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 20 miglia dalla linea di costa;
"classe C": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 15 miglia da un luogo di rifugio e di 5 miglia dalla linea di costa;
"classe D": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 6 miglia da un luogo di rifugio e di 3 miglia dalla linea di costa.
2. Le unità veloci da passeggeri sono suddivise nelle seguenti categorie:
a) "Unità di categoria A": qualunque unità veloce da passeggeri:
1. che operi su di un percorso in cui si sia dimostrato, a soddisfazione degli Stati di bandiera e dei porti interessati, che esiste un'alta probabilità, in caso di evacuazione in qualsiasi punto del percorso, che passeggeri e membri dell'equipaggio possano essere soccorsi in sicurezza entro il minore dei seguenti tempi:
a) tempo necessario per preservare le persone che si trovano sui mezzi di salvataggio, dai pericoli di ipotermia, nelle peggiori condizioni ipotizzate;
b) tempo appropriato in relazione alle condizioni ambientali ed alla configurazione geografica della zona del percorso, o
c) quattro ore;
2. che trasporti non più di 450 passeggeri.
b) "Unità di categoria B": qualunque unità veloce da passeggeri diversa da una "Unità di categoria A", con macchinari e sistemi di sicurezza sistemati in modo che, nel caso di un'avaria che interessi qualsiasi macchinario essenziale ed i sistemi di sicurezza di un compartimento, l'unità mantenga la capacità di navigare in sicurezza.
2-bis. L'Amministrazione individua e aggiorna con proprio decreto l'elenco dei tratti di mare suddiviso secondo i criteri di cui al comma 1, delimitando le zone nelle quali le classi di navi da passeggeri possono operare tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo limitato applicando i criteri per le classi di cui al comma 1. Per le navi ro/ro da passeggeri, l'Amministrazione individua ed aggiorna con decreto anche i corrispondenti valori d'altezza significativa d'onda in tali tratti.
2-ter. L'Amministrazione rende disponibili le informazioni di cui al comma 3 in una banca dati pubblica, accessibile sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Amministrazione comunica alla Commissione europea il sito in cui dette informazioni sono state inserite e tutte le modifiche ad esse apportate, con le relative motivazioni.».
- La direttiva 2003/25/CE pubblicata nella G.U.U.E. 17 mag-gio 2003, n. L 123.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, vedi note alle premesse.