stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 70

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/5/2005
nascondi
vigente al 20/04/2024
  • Articoli

  • Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.
    1829 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.

    Capo I

    Disposizione generale
  • 1

  • Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative agli alimenti
    geneticamente modificati

    SEZIONE I

    Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative
    all'autorizzazione ed alla vigilanza
  • 2
  • 3

  • Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all'etichettatura
  • 4

  • Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative ai mangimi
    geneticamente modificati

    SEZIONE I

    Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative
    all'autorizzazione ed alla vigilanza
  • 5
  • 6

  • Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all'etichettatura
  • 7

  • Relazione con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
  • 8

  • Disposizione transitoria
  • 9

  • Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.
    1830 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.

    Capo I

    Disposizione generale
  • 10

  • Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative alla
    tracciabilità ed etichettatura dei prodotti contenenti OGM o da essi
    costituiti e per le violazioni relative alla tracciabilità dei
    prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM.
  • 11
  • 12

  • Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
  • 13
Testo in vigore dal:  14-5-2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;
Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;
Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalità
1. Le disposizioni del presente titolo dettano la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, di seguito denominato: «regolamento».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 3 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca: «Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.».
- Il regolamento (CE) n. 1829/2003 è pubblicato in GUCE n. L. 268 del 18 ottobre 2003.
- Il regolamento (CE) n. 1830/2003 è pubblicato in GUCE n. L. 268 del 18 ottobre 2003.
- La direttiva 2001/18/CE è pubblicata in GUCE n. L. 106 del 17 aprile 2001.
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, reca: «Attuazione della direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati».

Nota all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.