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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
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Testo in vigore dal:  21-11-2018
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Art. 81

(( (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). ))
((
1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 80 gli ispettori logistico-gestionali in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4;
e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
))
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.