stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005, n. 151

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2014)
nascondi
vigente al 19/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  12-4-2014
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'allegato B;
VISTA la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
VISTA la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
VISTA la direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))