stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 102

Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/6/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
nascondi
Testo in vigore dal:  4-7-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

Intesa di filiera
1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori.
L'intesa può definire:
a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato;
c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;
d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità;
e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;
f) azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;
g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
2. L'intesa di filiera è stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.
3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute
((...))
.
4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.
5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale.
Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.