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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 ottobre 2005, n. 228

Regolamento recante norme per il passaggio del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato in altri ruoli dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2005
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Testo in vigore dal:  19-11-2005

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, concernente l'utilizzazione del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato» e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato;
Acquisiti i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di cui alla nota n. DFP/22088/05/1.2.3.1 del 9 giugno 2005 e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla nota n. 95445 del 14 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 marzo 2005 e del 29 agosto 2005;
Vista la comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 567 del 23 settembre 2005;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Personale assolutamente inidoneo per infermità
1. Il personale del Corpo forestale dello Stato appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, giudicato permanentemente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, può, a domanda, essere trasferito nelle qualifiche dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, o nelle corrispondenti qualifiche o posizioni economiche di altre amministrazioni dello Stato, semprechè l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda è presentata all'amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.
3. Nel caso che sia proposto il ricorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di notifica o comunicazione del giudizio della Commissione di seconda istanza.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- L'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, inserisce l'art. 23-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, il cui testo è il seguente:
«Art. 23-bis (Utilizzazione del personale non idoneo o con quindici anni di servizio). - 1. Il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, semprechè l'inidoneità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni dello Stato.
2. Gli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato, purché abbiano compiuto quindici anni di servizio, possono, a domanda, essere trasferiti nelle corrispondenti qualifiche, rispettivamente, dei ruoli dei periti, dei revisori, degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato.
3. Con successivo regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il passaggio del personale di cui al comma 1, in analogia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nonché del personale di cui al comma 2.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5, primo comma, della legge 11 marzo 1926, n. 416, è il seguente: «Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio può ricorrere alla competente Direzione di sanità militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una commissione di seconda istanza, composta:
dal direttore di sanità militare territoriale, il quale può delegare un colonnello medico più anziano del presidente della commissione di prima istanza, presidente; da due ufficiali superiori medici, membri.».