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DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  27-1-2018
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Art. 61

Delocalizzazione dei registri informatici
1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le
((Linee guida))
, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.