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DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  27-1-2018
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Art. 40

Formazione di documenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le
((Linee guida))
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2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.