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DECRETO LEGISLATIVO 10 maggio 2004, n. 149

Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/6/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/2010)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-6-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo
1 e l'allegato B;
  Vista la direttiva 2001/102/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001,
che  modifica  la  direttiva  1999/29/CE  del Consiglio relativa alle
sostanze   e  ai  prodotti  indesiderabili  nell'alimentazione  degli
animali;
  Vista   la  direttiva  2002/32/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
  Vista  la  direttiva  2003/57/CE  della  Commissione, del 17 giugno
2003,  recante  modifica  della  direttiva 2002/32/CE, del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  relativa  alle  sostanze  e  ai prodotti
indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
  Vista  la  direttiva  2003/100/CE della Commissione, del 31 ottobre
2003,  che  modifica  l'allegato  I  della  direttiva 2002/32/CE, del
Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,  relativa  alle  sostanze
indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' in data 13 novembre
1985,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  102 alla Gazzetta
Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001,
n. 433;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della salute 23 dicembre 2002, n.
317,  concernente  regolamento  recante  norme  di  attuazione  della
direttiva 1999/29/CE;
  Vista   la   legge   15 febbraio   1963,   n.   281,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
  Considerato  che  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra la
Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non
ha  espresso  il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri,   della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  delle
politiche   agricole   e   forestali,   delle  attivita'  produttive,
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  per  gli  affari
regionali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.   Il   presente   decreto  legislativo  disciplina  le  sostanze
indesiderabili   nei   prodotti   destinati  all'alimentazione  degli
animali.
  2. Sono fatte salve le disposizioni relative:
    a) agli  additivi  nell'alimentazione degli animali, disciplinati
dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;
    b) alla commercializzazione dei mangimi, disciplinati dalla legge
15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
    c) al  decreto del Ministro della sanita' in data 19 maggio 2000,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del  5 settembre 2000, e successive modificazioni, a condizione che i
residui ivi previsti non siano menzionati nell'allegato I;
    d) ai microrganismi nei mangimi;
    e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui
all'allegato  B  del  decreto  del  Ministro  della  sanita'  in data
13 novembre  1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985;
    f) ai  mangimi  per animali disciplinati, dal decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 45, e successive modificazioni.
          Avvertenza:

              - Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
          ai  sensi  dell'art.  10,  comma  3  del  testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  Legge comunitaria».
          L'art. 1 e l'allegato B, cosi' recitano:
              «Art.   1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso tale termine, i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 e 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
          fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
          tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.

                                                           Allegato B
                                                (Art. 1, commi 1 e 3)
              2001/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 aprile  2001,  in  materia  di risanamento e liquidazione
          degli enti creditizi;
              2001/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  che  modifica le direttive 78/660/CEE,
          83/349/CEE  e  86/635/CEE  per quanto riguarda le regole di
          valutazione  per  i  conti  annuali e consolidati di taluni
          tipi  di  societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
          finanziarie;
              2001/81/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2001, relativa ai limiti nazionali di emissione
          di alcuni inquinanti atmosferici;
              2001/88/CE  del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
          modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
          minime per la protezione dei suini;
              2001/93/CE  della  Commissione,  del  9 novembre  2001,
          recante  modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
          le norme minime per la protezione dei suini;
              2001/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 dicembre  2001,  relativa  alla  sicurezza  generale  dei
          prodotti;
              2001/97/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 dicembre   2001,   recante   modifica   della   direttiva
          91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso
          del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
          di attivita' illecite;
              2001/110/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          concernente il miele;
              2001/112/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          concernente  i  succhi  di frutta e altri prodotti analoghi
          destinati all'alimentazione umana;
              2002/3/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
              2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  generale
          relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
          lavoratori;
              2002/32/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 maggio   2002,   relativa  alle  sostanze  indesiderabili
          nell'alimentazione degli animali;
              2002/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 giugno  2002,  che  modifica  la  direttiva 97/67/CE per
          quanto  riguarda  l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
          servizi postali della Comunita';
              2002/47/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 giugno   2002,   relativa   ai   contratti   di  garanzia
          finanziaria;
              2002/70/CE  della  Commissione, del 26 luglio 2002, che
          stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
          diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.
              La direttiva 2001/102/CE e' pubblicata in GUCE legge n.
          006 del 10 gennaio 2002.
              La  direttiva 1999/29/CE e' pubblicata in GUCE legge n.
          115 del 4 maggio 1999.
              La  direttiva 2002/32/CE e' pubblicata in GUCE legge n.
          140 del 30 maggio 2002.
              La  direttiva 2003/57/CE e' pubblicata in GUCE legge n.
          151 del 19 giugno 2003.
              La direttiva 2003/100/CE e' pubblicata in GUCE legge n.
          285 del 1° novembre 2003.
              Per la direttiva 2002/32/CE vedi sopra.
              L'allegato I della citata direttiva, cosi' recita:

                                  Allegato I

             ---->   Vedere allegato I da pag. 14 a pag. 17  <----

              -  Il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  in  data
          13 novembre  1985,  pubblicato  nel supplemento ordinano n.
          102  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985,
          reca:  «Prodotti  di origine minerale e chimico industriali
          impiegati nell'alimentazione degli animali».
              -  Il  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 reca:
          «Attuazione   delle   direttive   95/69/CE   che  fissa  le
          condizioni  e  le  modalita'  per  il  riconoscimento  e la
          registrazione   di   taluni  stabilimenti  ed  intermediari
          operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.»
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
          2001, n. 433, reca:
              «Regolamento  di  attuazione  delle direttive 96/51/CE,
          98/51/CE    e    1999/20/CE    n    materia   di   additivi
          nell'alimentazione degli animali».
              -  Il  decreto  del  Ministro  della salute 23 dicembre
          2002,  n. 317, reca: «Regolamento interministeriale recante
          norme  di  attuazione  della direttiva 1999/29/CE, relativa
          alle     sostanze    ed    ai    prodotti    indesiderabili
          nell'alimentazione degli animali».
              -  La legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca: «Disciplina
          della preparazione e del commercio dei mangimi.».
              Il  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, reca:
          «Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
              L'articolo 2, comma 3, cosi' recita:
              3.  «La  Conferenza  Stato-regioni e' obbligatoriamente
          sentita  in  ordine  agli  schemi  di disegni di legge e di
          decreto  legislativo  o  di  regolamento  del Governo nelle
          materie  di  competenza  delle  regioni  o  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano che si pronunzia entro
          venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
          attuazione  di  direttive comunitarie sono emanati anche in
          mancanza  di  detto  parere. Resta fermo quanto previsto in
          ordine  alle  procedure  di  approvazione  delle  norme  di
          attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
          Note all'art. 1:
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          2 novembre 2001, n. 433, vedi note alle premesse.
              - Per la legge 15 febbraio 1963, n. 281, vedi note alle
          premesse.
              Il  decreto  del Ministro della sanita' 19 maggio 2000,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  207  del  5 settembre  2000,  reca:  «Limiti
          massimi   di   residui  di  sostanze  attive  dei  prodotti
          fitosanitari     tollerati     nei    prodotti    destinati
          all'alimentazione.    (Recepimento   delle   direttive   n.
          97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)».
              - Per  il  decreto  del  Ministro della sanita' in data
          13 novembre 1985, vedi note alle premesse.
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, reca:
          «Attuazione  delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e
          95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali.».