stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 14 aprile 2004, n. 116

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, in materia di funzioni dell'Avvocatura dello Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/5/2004
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  21-5-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della regione e delle province
1. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, è sostituito dal seguente:
«Art. 41 - 1. La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti organi della regione e delle province di Trento e di Bolzano e funzioni regionali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1973, n. 84, S.O.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, è citato nella nota al titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.