stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2004, n. 71

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 16 maggio 1978, n. 196, in materia di funzioni della Avvocatura dello Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/4/2004
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  3-4-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'art. 48 bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 12 novembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'articolo 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196, è sostituito dal seguente:
"Art. 59. - 1. La regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste può avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato o di liberi professionisti, nonché di propri dipendenti che abbiano i requisiti di legge.
2. Gli atti giudiziari e giudiziali nei confronti della Regione sono notificati secondo il codice di rito.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948.
- La legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1978, n. 141.
- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993.
- L'art. 48-bis dello statuto speciale per la Valle d'Aosta è il seguente:
"Art. 48-bis. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.".