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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 179

Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-7-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/2016)
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Testo in vigore dal:  12-1-2016
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Art. 4

1. È vietato aggiungere al miele, immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se non di miele.
2. Nei limiti del possibile il miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, il miele non deve avere sapore o odore anomali, né avere iniziato un processo di fermentazione, né presentare un grado di acidità modificato artificialmente, né essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali.
((
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.
))
((3))
5. È fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 3 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte".