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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-7-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2016)
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Testo in vigore dal:  30-7-2004

Art. 6

Cessione del credito o trasferimento della proprietà con funzione di garanzia
1. I contratti di garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della proprietà con funzione di garanzia, compresi i contratti di pronti contro termine, hanno effetto in conformità ai termini in essi stabiliti, indipendentemente dalla loro qualificazione.
2. Ai contratti di garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della proprietà con funzione di garanzia, compresi i contratti di pronti contro termine, non si applica l'articolo 2744 del codice civile.
3. Ai contratti di cessione del credito o di trasferimento della proprietà con funzione di garanzia si applica quanto previsto dall'articolo 5, commi da 2 a 4.
Nota all'art. 6:
- L'art. 2744 del codice civile, così recita:
«Art. 2744 (Divieto del patto commissorio). - È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.».