stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2003, n. 386

Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/2/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2018)
nascondi
vigente al 24/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-2-2004

Art. 15

(Controllo)
1. Le modalità di controllo sono definite dagli organismi ufficiali, in conformità con il modello predisposto dalla commissione tecnica e adottato a livello nazionale. Attraverso tale sistema di controllo, è assicurato che il materiale di moltiplicazione proveniente da singole unità di ammissione o partite, sia chiaramente identificabile durante l'intero processo, dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale e che siano effettuate regolari ispezioni ufficiali sui fornitori registrati.
2. Per le attività di controllo, gli organismi ufficiali possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, dei Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale e di altri istituti di ricerca e sperimentazione.
3. Per le attività di controllo di cui al presente articolo, il personale addetto ha la facoltà di introdursi nei siti produttivi, nei locali di commercializzazione e nei mezzi di trasporto, nonché di provvedere al prelevamento dei campioni necessari.