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DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2003, n. 386

Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/2/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2018)
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Testo in vigore dal:  13-2-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 3;
Vista la legge 3 dicembre 1962, n. 1799, relativa all'adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'ambito della F.A.O. e alla relativa costituzione della Commissione nazionale per il pioppo avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 29 settembre 1969;
Vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1597/2002, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base;
Visto il regolamento (CE) n. 1602/2002, del 9 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda l'autorizzazione di uno Stato membro a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale di materiali forestali di moltiplicazione;
Vista la decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari regionali e dell'ambiente e della tutela del territorio;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione di materiale di moltiplicazione per fini forestali, appartenente alle specie di cui all'allegato I.
2. Su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 14, di seguito denominata: "commissione tecnica", il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, può modificare per il territorio nazionale l'elenco delle specie comprese nell'allegato I, salvo che per le specie ritenute obbligatorie, per le quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
3. Nei casi in cui determinate specie e determinati ibridi artificiali non siano soggetti alle misure previste dal presente decreto legislativo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare per il proprio territorio misure analoghe o meno rigorose dandone informazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato: "Ministero".
4. Le misure di cui al presente decreto legislativo non si applicano ai materiali forestali di moltiplicazione dei quali sia provata la destinazione all'esportazione e alla riesportazione, e ai materiali forestali di moltiplicazione sotto forma di postime e a parti di piante per i quali è provato che non sono destinati a fini forestali. Qualora una ditta detenesse o commercializzasse a qualsiasi titolo materiali per altri fini che non siano quelli forestali, è fatto obbligo di apporre su questi ultimi etichette o cartellini recanti la dicitura: "Non per fini forestali".
5. Su proposta della commissione tecnica, il Ministero richiede alla Commissione europea l'esonero parziale o totale dal rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo per le specie che non risultano importanti a fini forestali sul territorio nazionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione, così recita:
«Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato
- La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE.».
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.» L'art. 1, commi 2 e 3, così recita:
«2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».
- La legge 3 dicembre 1962, n. 1799, reca: «Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969 reca: «Costituzione della commissione nazionale per il pioppo, con sede in Roma.».
- La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca: «Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento.».
- Il Ministero delle politiche agricole ha pubblicato con la stessa data e nella medesima Gazzetta i seguenti decreti:
decreto ministeriale 15 novembre 1974 recante: «Registro di carico e scarico riguardante i materiali forestali di propagazione destinati ai rimboschimenti». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1975, n. 49);
decreto ministeriale 15 novembre 1974 recante: «Modalità di raccolta delle sementi delle specie forestali destinate al rimboschimento». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1975, n. 49).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, reca: «Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione».
- La direttiva 1999/105/CE è pubblicata in GUCE 15 gennaio 2000, n. L 11.
- La direttiva 2001/18/CE è pubblicata in GUCE 17 aprile 2001, n. L 106.
- La direttiva 90/220/CEE è pubblicata in GUCE 8 maggio 1990, n. L 117.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, reca: «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».
- Il regolamento (CE) n. 1597/2002 è pubblicato in GUCE 7 settembre 2002, n. L 240.
- Il regolamento (CE) n. 1602/2002 è pubblicato in GUCE 10 settembre 2002, n. L 242.
- La decisione 1999/468/CE è pubblicata in GUCE 17 luglio 1999, n. L 184.
- La legge 14 febbraio 1994, n. 124, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, connessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992».
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, reca: «Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati».