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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)).

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 156, 176, commi 3, 4 ,5 e 6, e 182 che entrano in vigore il 30/7/2003; dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli artt. 149, comma 8, e 150, comma 2. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  19-9-2018
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Art. 59


( Accesso a documenti amministrativi
((e accesso civico))
)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati
((di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento))
e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))
.
((
1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
))