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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 2003, n. 163

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, concernente il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal:  24-7-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, con il quale è stato approvato il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modificazioni;
Ravvisata l'esigenza di includere espressamente nel novero dei fatti che possono costituire presupposto per il conferimento dell'encomio solenne quelli connessi a servizi o ad attività di ordine pubblico;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, le parole: "a servizi o ad attività di polizia giudiziaria e di soccorso pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "a servizi o ad attività di ordine e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria e soccorso pubblico".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2003

Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 74

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, reca: "Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.".
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera soppressa)".
- Si riporta il testo dell'art. 111, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
"Art. 111. Regolamento di servizio della amministrazione della pubblica sicurezza e applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.
Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e quella del regolamento di cui al primo comma si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni.
In dette disposizioni la denominazione Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da Amministrazione della pubblica sicurezza.".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, v. nella nota al titolo.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (per l'argomento v. nella nota al titolo.), come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 73. Requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali.
1. La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è conferita ai sensi degli articoli 71 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 75, l'encomio solenne è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di ordine e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria e soccorso pubblico al personale che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.".