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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 113

Attuazione della direttiva 2000/62/CE che modifica la direttiva 96/49/CE, relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

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Testo in vigore dal:  6-6-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Vista la decisione della Commissione n. 2002/885/CE, del 7 novembre 2002, che modifica la data a decorrere dalla quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi alla direttiva 96/49/CE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni integrative e correttive dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Le cisterne ed i carri costruiti a decorrere dal 1° gennaio 1997 e anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato alla direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, possono continuare ad essere utilizzati per il trasporto nazionale fino alla data fissata con provvedimento comunitario. Le cisterne ed i carri costruiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato al decreto medesimo applicabili alla data della loro costruzione, possono continuare, fino alla data fissata con provvedimento comunitario, ad essere utilizzati per il trasporto nazionale anche successivamente alla data di entrata in vigore di modificazioni dell'allegato stesso, per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1.";
b) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Restano in vigore le disposizioni della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto dei fusti a pressione e incastellature di bombole di nuova costruzione, definiti nella classe 2 dell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, anche se tali disposizioni differiscono dalle disposizioni dell'allegato medesimo, fino a quando non siano inseriti nell'allegato medesimo, con lo stesso carattere vincolante delle disposizioni in esso contenute, riferimenti alle norme per la costruzione e l'uso di cisterne, fusti a pressione e incastellature di bombole, e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne fabbricati anteriormente al 1° luglio 2003 e gli altri contenitori fabbricati anteriormente al 1° luglio 2001, mantenuti ai livelli di sicurezza prescritti, possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni di origine.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito per gli aspetti inerenti alla sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, può rilasciare autorizzazioni valide soltanto sul territorio nazionale, per operazioni di trasporto ad hoc definite e limitate nel tempo di merci pericolose, che sono vietate nell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, oppure effettuate in condizioni diverse da quelle previste nello stesso allegato, a condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza.";
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Oltre al caso di cui al comma 5, sentito per gli aspetti inerenti alla sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, possono essere autorizzati, previa notifica alla Commissione europea e decisione conforme della stessa:
a) su tragitti debitamente designati del territorio nazionale, trasporti regolari di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito, che sono vietati in base alle disposizioni dell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, oppure effettuati in condizioni diverse da quelle previste nello stesso allegato. L'autorizzazione è rilasciata per trasporti, rigorosamente controllati, in condizioni chiaramente definite e purché gli stessi rivestano carattere locale;
b) per trasporti locali su brevi distanze, limitati all'interno delle zone portuali, aeroportuali, interportuali o su siti industriali, operazioni di trasporto di merci pericolose a condizioni meno rigorose di quelle stabilite nell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001". Gli articoli 1, 2 e l'allegato A così recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comuni-tarie.). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.".
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103,291 euro sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economi-cità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.".
"Allegato A
98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili.
2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.
2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.
2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI-bis - Farmacovigilanza - della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.
2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-bis - Farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.
2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.
2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quarto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano. 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.
2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi.
2001/37/CE del Parlamento europeo e dei Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, del-l'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.
2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'art. 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.
2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98 aprile CE (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche.
La direttiva 2000/62/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 1° novembre 2000, n. L 279.
La direttiva 2000/62/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 17 settembre 1996, n. L 235.
Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, reca: "Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia".
La direttiva 96/87/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 1996, n. L 335.
La decisione della Commissione n. 2002/885/CE è pubblicato in G.U.C.E. il 9 novembre 2002, n. L 308.".
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 4, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:
"Art. 4 (Deroghe). - 1. Le merci pericolose di cui all'allegato al presente decreto, se classificate, imballate ed etichettate conformemente alle norme internazionali in materia di trasporto marittimo (codice IMDG) o alle norme internazionali in materia di trasporto aereo, sono ammesse al trasporto per ferrovia ogni qualvolta il trasporto comprende un percorso marittimo o aereo.
2. Le disposizioni dell'allegato al presente decreto in merito al tipo di documenti di trasporto richiesti, o all'uso di lingue diverse dalla lingua italiana nella marcatura o nella documentazione di trasporto o nelle iscrizioni, non si applicano alle operazioni di trasporto limitate al territorio nazionale.
3. È consentita l'utilizzazione sul territorio nazionale di carri costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non sono conformi ai contenuti del presente decreto ma che sono stati costruiti secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile fino al 31 dicembre 1996, semprechè i carri in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza prescritti.
3-bis. Le cisterne e i carri costruiti a partire dal 1° gennaio 1997 e anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato alla direttiva 96/49/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, possono continuare ad essere utilizzati per il trasporto nazionale fino alla data fissata con provvedimento comunitario. Le cisterne e i carri costruiti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato al decreto medesimo applicabili alla data della loro costruzione, possono continuare, fino alla data fissata con provvedimento comunitario, ad essere utilizzati per il trasporto nazionale anche successivamente all'entrata in vigore di modificazioni dell'allegato stesso per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'art. 6, comma 1.
4. Restano in vigore le disposizioni della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto dei fusti a pressione e incastellature di bombole di nuova costruzione, definiti nella classe 2 dell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'art. 6, comma 1, anche se tali disposizioni differiscono dalle disposizioni dell'allegato medesimo, fino a quando non siano inseriti nell'allegato medesimo, con lo stesso carattere vincolante delle disposizioni in esso contenute, riferimenti alle norme per la costruzione e l'uso di cisterne, fusti a pressione e incastellature di bombole, e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne fabbricati anteriormente al 1° luglio 2003 e gli altri contenitori fabbricati anteriormente al 1° luglio 2001, mantenuti ai livelli di sicurezza prescritti, possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni di origine.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito per gli aspetti inerenti alla sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, può rilasciare autorizzazioni valide soltanto sul territorio nazionale, per operazioni di trasporto ad hoc definite e limitate nel tempo di merci pericolose, che sono vietate nell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'art. 6, comma 1, oppure effettuate in condizioni diverse da quelle previste nello stesso allegato, a condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza.
5- bis. Oltre al caso di cui al comma 5, sentito per gli aspetti inerenti alla sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, possono essere autorizzati, previa notifica alla Commissione europea e decisione conforme della stessa:
a) su tragitti debitamente designati del territorio nazionale, trasporti regolari di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito, che sono vietati in base alle disposizioni dell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'art. 6, comma 1, oppure effettuati in condizioni diverse da quelle previste nello stesso allegato. L'autorizzazione è rilasciata per trasporti, rigorosamente controllati, in condizioni chiaramente definite e purché gli stessi rivestano carattere locale;
b) per trasporti locali su brevi distanze, limitati all'interno delle zone portuali, aeroportuali, interportuali o su siti industriali, operazioni di trasporto di merci pericolose a condizioni meno rigorose di quelle stabilite nell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'art. 6, comma 1.".