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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 67

Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche.

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Testo in vigore dal:  29-4-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modilica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche), come rettificata con atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 214 del 9 agosto 2002;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro sui lavori pubblici, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE, relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e della direttiva 93/37/CEE in materia di appalti pubblici di lavori;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle comunicazioni e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pubblicazione degli avvisi di gara, da parte delle amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 2, nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture, di servizi, ivi comprese le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici nei settori di erogazione di acqua e di energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti di cui all'art. 2 utilizzano i modelli di formulari indicati nell'articolo 3, comma 1, nella pubblicazione degli avvisi di gara di appalti pubblici per gli importi indicati:
b) dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, per le forniture;
c) dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per i servizi;
d) dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, per i settori speciali.
3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche alle pubblicazioni di cui al comma 1, effettuate sui siti informatici ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e 1'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.". L'art. 1 così recita:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.".
- La direttiva 2001/78/CE è pubblicata in GUCE, n. L 285, del 29 ottobre 2001.
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca: "Legge quadro in materia di lavori pubblici", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, S.O.
- Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forrnture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188, S.O.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca: "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104, S.O.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca: "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante: "Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, S.O.
Note all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, vedi note alle premesse.
L'art. 80, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica, così recita:
"Art 80 (Forme di pubblicita). - 1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea".
- Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188, S.O.
L'art. 1, del citato decreto legislativo, così recita:
- Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'art. 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unità di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).
2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, per il solo settore difesa, per quelle concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma 1.
3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati, in modo non esaustivo, nell'allegato 3.
4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, nonché dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli da 2 a 21-quater del presente testo unico .
5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il principio della non discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione di un'attività di servizio pubblico deve essere stabilito che il concessionario è comunque tenuto, per i contratti di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio del servizio stesso, ad osservare tale principio.
6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ha effetto, di norma, per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di pubblicazione; esso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee".
- L'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così recita:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).
2. Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto anche gli appalti di servizi di cui al comma 1 il cui valore di stima, al netto dell'IVA, è uguale o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP, se sono indetti dalle amministrazioni di cui all'allegato 8.
3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli di telecomunicazioni di cui all'allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui all'allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all'art. 3, comma 5, le disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore a 200.000 euro.
4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano l'indicazione in lire e in euro dell'importo dell'appalto".
- L'art. 9 del decreto legislativo, 17 marzo 1995, n. 158, così recita:
"Art. 9 ( Valore degli appalti). - 1. Fermo quanto previsto, per gli appalti di lavori, dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, il presente decreto si applica agli appalti di importo stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore:
a) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati III, IV, V e VI:
1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
2) a 400.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;
b) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui all'allegato X:
1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
2) a 600.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;
c) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:
1) al controvalore in euro di 5.000.000 di diritti speciali di prelievo (DSP) per gli appalti di lavori;
2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per le forniture o gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-A;
3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI - B e per quelli dell'allegato XVI- A di cui alla categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, e alla categoria 8
2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un appalto di servizi il soggetto aggiudicatore si basa sulla remunerazione complessiva del prestatore di servizi tenendo conto degli elementi di cui ai commi da 3 a 13.
3. Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli appalti di servizi finanziari si tiene conto degli importi seguenti:
a) nel caso dei servizi assicurativi, del premio da pagare;
b) nel caso dei servizi bancari e degli altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi e altre forme di remunerazione;
c) nel caso degli appalti che comportano progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare.
4. Quando si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto il leasing operativo, la locazione o l'acquisto a riscatto, deve essere preso come base per il calcolo del valore dell'appalto:
a) per gli appalti aventi una durata determinata, se quest'ultima è pari o inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la durata dell'appalto; oppure, se quest'ultima è superiore a dodici mesi, il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;
b) per gli appalti aventi una durata indeterminata o qualora sussistano dubbi sulla loro durata, il valore prevedibile dei pagamenti da effettuare nel corso dei primi quattro anni.
5. Nel caso di appalti di servizi che non fissino un prezzo complessivo, la base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto si determina come segue:
a) se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;
b) se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.
6. Quando un appalto di forniture o di servizi prevede esplicitamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, ivi comprese le opzioni.
7. Quando si tratta di un acquisto di forniture o di servizi per un determinato periodo attraverso una serie di appalti da attribuire ad uno o più fornitori o prestatori di servizi, oppure di appalti destinati ad essere rinnovati, il valore dell'appalto deve essere calcolato in base:
a) al costo totale degli appalti che sono stati stipulati nel corso dell'esercizio finanziario o dei dodici mesi precedenti e che presentano caratteristiche analoghe, corretto, ove possibile, in funzione delle modifiche prevedibili in termini di quantità o di valore che interverranno nei dodici mesi successivi,
oppure:
b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi all'attribuzione del primo contratto, oppure in tutto il periodo di validità dell'appalto, se quest'ultimo è superiore a dodici mesi.
8. Il calcolo del valore dell'accordo-quadro di cui all'art. 16 deve essere basato sul valore massimo stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo.
9. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini dell'applicazione del comma 1 deve essere basato sul valore totale dell'opera, intesa, questa, come il risultato di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per sé una funzione economica e tecnica; se una fornitura, un'opera o un servizio sono suddivisi in più lotti, il valore di ogni lotto deve essere preso in considerazione per la stima del valore indicato al comma 1; quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato al comma 1, le presenti disposizioni si applicano a tutti i lotti; tuttavia, nel caso di appalti di lavori, i soggetti aggiudicatori possono derogare al comma 1 rispetto a lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA non superi un milione di ECU, semprechè il valore totale di questi lotti non superi il 20% del valore di tutta la partita.
10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di lavori il valore di tutte le forniture o di tutti i servizi necessari all'esecuzione dei lavori che essi mettono a disposizione dell'imprenditore.
11. Il valore delle forniture o dei servizi che non sono necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore di questo appalto allo scopo di sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi all'applicazione del presente decreto.
12. Il calcolo del valore stimato dell'appalto misto di servizi e forniture, comprendente anche il valore dei lavori di posa e installazione, deve essere basato sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle quote rispettive.
13. I soggetti aggiudicatori non possono eludere l'applicazione del presente decreto suddividendo gli appalti o utilizzando modalità di calcolo particolari del valore degli appalti.
14. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati al comma 1; tale valore, salve successive e diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano anche l'indicazione in lire dell'importo dell'appalto".
- La legge 24 novembre 2000, n. 340, recante: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275".
- L'art. 24 della citata legge, così recita:
"Art. 24 (Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.
2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1 sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici, nonché agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici.
3. A decorrere dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.
4. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi.
5. I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle modalità di collaudo e pagamento, nonché la completezza delle offerte.
6. Per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997.
7. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione".