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DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2003, n. 43

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

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Testo in vigore dal:  21-3-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, comma 4;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;
Ritenuta la necessità di apportare disposizioni correttive ed integrative al citato decreto legislativo n. 23 del 2002;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 luglio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
2 febbraio 2002, n. 23
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, le parole: "tra il territorio di paesi terzi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il territorio della Comunità europea ed il territorio di paesi terzi";
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "deve essere accertata da un organismo notificato" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere accertata da un organismo notificato ed attestata";
c) all'articolo 3, comma 4, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3";
d) all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, le parole: "a condizione che la rivalutazione della conformità" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che la rivalutazione della conformità del tipo";
e) all'articolo 6, comma 3, lettera b), le parole: "previsto dalle vigenti disposizioni ministeriali" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti";
f) all'articolo 15, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È altresì ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino a tale data.";
g) all'articolo 15, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È altresì ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino al 1° luglio 2005.";
h) all'articolo 16, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 15";
i) all'allegato V, le parole: "ai sensi dell'allegato VI" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'allegato IV".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato, e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 1999/36/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 138 del 1° giugno 1999.
- La direttiva 2001/2/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 005 del 10 gennaio 2001.
- La decisione 2001/107/CE reca: "2001/107/CE:
Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2001 che rinvia per alcune attrezzature a pressione trasportabili la data di entrata in applicazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio". (Gazzetta Ufficiale n. L 039 del 9 febbraio 2001).
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000". L'art. 1, comma 4, così recita:
"4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1".
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, reca: "Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.".
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1 così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:
"Art. 1 (Scopo e ambito d'applicazione). - 1. Il presente decreto persegue lo scopo di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili omologate per il trasporto di merci pericolose su strade e per ferrovia e di garantire la libera circolazione, anche con riguardo agli aspetti relativi all'immissione sul mercato, alla messa in servizio ed all'utilizzazione ripetuta.
2. Il presente decreto si applica:
a) per quanto riguarda l'immissione sul mercato, alle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione definite all'art. 2;
b) per quanto riguarda la rivalutazione della conformità, alle attrezzature a pressione trasportabili esistenti definite all'art. 2, conformi ai requisiti tecnici stabiliti:
1) per le attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose su strada, dalla direttiva 94/55/CE e dalle disposizioni interne di recepimento;
2) per le attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose per ferrovia dalla direttiva 96/49/CE e dalle disposizioni interne di recepimento;
c) per quanto riguarda l'utilizzazione ripetuta e l'ispezione periodica:
1) alle attrezzature a pressione trasportabili di cui alle lettere a) e b);
2) alle bombole per gas esistenti che recano il marchio di conformità previsto dalle disposizioni vigenti.
3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alle date di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, o, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo, entro i termini ivi indicati, e non rivalutate ai fini dell'adeguamento ai requisiti previsti dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento.
4. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione del presente decreto le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra il territorio della Comunità europea ed il territorio di Paesi terzi, realizzate a norma dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7 della direttiva 94/55/CE, o dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/49/CE."
- Il testo dell'art. 3, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:
"Art. 3 (Valutazione di conformità per l'immissione sul mercato della Comunità europea delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione). - 1. I recipienti e le cisterne di nuova fabbricazione devono essere conformi alle disposizioni dettate al riguardo dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento. La conformità di tali attrezzature a pressione trasportabili alle disposizioni sopra citate deve essere accertata da un organismo notificato ed attestata mediante le procedure di valutazione di conformità fissate dall'allegato IV, parte I, e specificate all'allegato V.
2. I rubinetti e altri accessori di nuova fabbricazione utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle relative disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento.
3. I rubinetti e altri accessori con una funzione diretta di sicurezza per l'attrezzatura a pressione trasportabile, ivi comprese le valvole di sicurezza, le valvole di riempimento e di drenaggio e i rubinetti delle bombole, devono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformità di livello pari o superiore a quella del recipiente o della cisterna su cui sono montati.
Tali rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto possono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformità separata da quella relativa al recipiente od altra cisterna.
4. I rubinetti e gli accessori di cui al comma 3 per quanto concerne le prescrizioni tecniche specifiche non contenute nelle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e nelle disposizioni interne di recepimento, devono rispondere ai requisiti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ed essere sottoposti, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo medesimo, ad una procedura di valutazione della conformità di categoria II, III o IV, a seconda che il recipiente o la cisterna rientri nella categoria 1, 2 o 3, come previsto nell'allegato V del presente decreto.
5. Non è consentito vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), conformi al presente decreto e recanti il relativo marchio previsto dall'art. 10, commi 1 e 2.".
- Il testo dell'art. 5, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:
"Art. 5 (Rivalutazione della conformità per le attrezzature a pressione trasportabili esistenti). - 1. La conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, indicate nell'art. 1, comma 2, lettera b), alle relative disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento, deve essere accertata da un organismo notificato secondo la procedura di rivalutazione della conformità di cui all'allegato IV, parte II. Quando tali attrezzature sono fabbricate in serie, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può autorizzare l'effettuazione della rivalutazione della conformità relativa ai recipienti, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, da parte di un organismo autorizzato, a condizione che la rivalutazione della conformità del tipo venga operata da un organismo notificato.
2. Non è consentito vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), conformi al presente decreto e recanti il marchio pertinente previsto all'art. 10, comma 1.".
- Il testo dell'art. 6 così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:
"Art. 6 (Ispezione periodica e utilizzazione ripetuta).
- 1. L'ispezione periodica dei recipienti, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), è effettuata da un organismo notificato o autorizzato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III. L'ispezione periodica delle cisterne, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, è effettuata da un organismo notificato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III, modulo 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare l'effettuazione dell'ispezione periodica delle cisterne, a cura degli organismi autorizzati all'uopo riconosciuti idonei, che operano sotto la sorveglianza di un organismo notificato; secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III, modulo 2, concernente l'ispezione periodica mediante garanzia di qualità.
2. Le attrezzature a pressione trasportabili indicate nell'art. 1, comma 2, possono essere sottoposte ad un'ispezione periodica in qualsiasi Stato membro della Comunità europea in conformità alla normativa comunitaria.
3. Non è consentito, in forza di motivi concernenti le attrezzature a pressione trasportabili in quanto tali, vietare, limitare o ostacolare l'utilizzazione, compresi il riempimento, il deposito, lo svuotamento e la ricarica, delle:
a) attrezzature indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) e lettera c), punto 1), se le stesse sono conformi alle disposizioni di cui al presente decreto e recano il marchio corrispondente;
b) bombole per gas esistenti che recano il marchio di conformità previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministero dei trasporti nonché il marchio e il numero di identificazione di cui all'art. 10, comma 3, attestanti l'avvenuta sottoposizione a ispezione periodica.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce i requisiti nazionali relativi al deposito o all'utilizzazione delle attrezzature a pressione trasportabili, con esclusione delle attrezzature o degli accessori necessari durante il trasporto. Restano in vigore, a norma dell'art. 7, i requisiti nazionali concernenti i dispositivi per il collegamento, i codici di colore e la temperatura di riferimento.".
- La direttiva 84/525/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 300 del 19 novembre 1984.
- La direttiva 84/526/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 300 del 19 novembre 1984.
- La direttiva 84/527/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 300 del 19 novembre 1984.
- Il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti, reca: "Recepimento delle direttive CEE numeri 76/767, 84/527, 84/525 e 84/526, riguardanti la costruzione ed i controlli di particolari categorie di bombole.".
- Il testo dell'art. 15, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:
"Art. 15 (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione trasportabili, con l'esclusione dei fusti a pressione, delle incastellature di bombole e delle cisterne, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai fusti a pressione, alle incastellature di bombole ed alle cisterne, a decorrere dal 1° luglio 2003.
3. È consentita fino al 30 giugno 2003 l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui al primo comma conformi alla normativa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto. È altresì ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino a tale data.
4. È consentita fino al 1° luglio 2005 l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei fusti a pressione delle incastellature di bombole e delle cisterne, conformi alla normativa vigente anteriormente al 1° luglio 2003. È altresì ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino al 1° luglio 2005".
- Il testo dell'art. 16 così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:
"Art. 16 (Applicabilità di norme di recepimento di direttive CEE). - 1. A partire dalle date di cui all'art. 15 commi 1 e 2, o, nel caso dei commi 3 e 4, entro due anni dalle date ivi indicate, le direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile 1986 del Ministro dei trasporti trovano applicazione limitatamente alle disposizioni dettate dall'art. 1 e dall'allegato I, parti 1, 2 e 3, di ciascuna di esse. Le disposizioni di cui alla direttiva 76/767/CEE, recepita con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti, non sono più applicabili a decorrere dalle date indicate nell'art. 15, commi 1 e 2 o, nel caso dei commi 3 e 4, entro due anni dalle date ivi indicate; per le attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto.
Le omologazioni CEE di modelli di bombole rilasciate in applicazione delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti, sono comunque riconosciute equivalenti alle certificazioni CE previste dal presente decreto.".
- Il testo dell'allegato V, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

"Allegato V
Moduli per la valutazione della conformità

La tabella seguente indica quali moduli di valutazione della conformità devono essere seguiti ai sensi dell'allegato IV, parte 1, per le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
Categorie di attrezzature a pressione trasportabili Moduli
1. Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è inferiore o pari a 30 MPa/litro (300 bar/litro). A1, oppure D1, oppure E1
2. Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è superiore a 30 e inferiore o pari a 150 MPa/litro (rispettivamente 300 e 1500 bar/litro). H, oppure B ed E combinati, oppure B e C1 combinati, oppure B1 e F combinati, oppure B1 e D combinati.


Nota 1: Le attrezzature a pressione trasportabili devono essere sottoposte ad una delle procedure di valutazione della conformità, che il fabbricante può scegliere tra quelle previste per la categoria in cui sono classificate. Per i recipienti o i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, il fabbricante può parimenti scegliere di applicare una delle procedure previste per le categorie superiori.
Nota 2: Nel quadro delle procedure per la garanzia della qualità, l'organismo notificato, quando svolge visite senza preavviso, preleva un campione dell'attrezzatura dai locali di fabbricazione o di magazzinaggio al fine di effettuare o far effettuare una verifica della conformità ai requisiti della presente direttiva. A tal fine, il fabbricante informa l'organismo notificato del programma di produzione previsto.
L'organismo notificato effettua almeno due visite durante il primo anno di fabbricazione. La frequenza delle visite successive è determinata dall'organismo notificato sulla base dei criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli pertinenti dell'allegato IV, parte I.".