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DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2003, n. 386

Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/2/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2018)
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Testo in vigore dal:  13-2-2004

Art. 2

(Definizioni e classificazioni)
1. Ai fini del presente decreto legislativo valgono le seguenti definizioni:
a) materiali forestali di moltiplicazione: i materiali di moltiplicazione o propagazione delle specie e degli ibridi artificiali utilizzabili ai fini forestali, che risultano importanti per fini forestali nell'insieme della Comunità o in parte di essa, in particolare quelli di cui all'allegato I; per fini forestali si intendono tutte le attività relative all'imboschimento e al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e ad eventuali ulteriori ambiti previsti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) materiali di moltiplicazione:
1) unità seminali: gli strobili, le infruttescenze, i frutti e i semi destinati alla produzione di postime;
2) parti di piante: le talee caulinari, fogliari e radicali, gli espianti o gli embrioni per la micropropagazione, le gemme, le margotte, le radici, le marze, i piantoni ed ogni parte di pianta destinata alla produzione di postime;
3) postime: le piante derivate da unità seminali o da parti di piante;
c) materiali di base:
1) fonti di semi: gli alberi o gli arbusti di una determinata zona dove si raccolgono i semi;
2) soprassuolo : una popolazione di alberi ed arbusti identificata che presenta una sufficiente uniformità di composizione;
3) arboreti da seme: le piantagioni di cloni o famiglie selezionati, isolate contro ogni impollinazione estranea o organizzate in modo da evitare o limitare tale impollinazione e gestite in modo da produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili;
4) genitori: alberi utilizzati per ottenere discendenti tramite impollinazione controllata o libera di una pianta madre identificata, utilizzata come femmina, con il polline di un'altra pianta (fratelli biparentali) o di un certo numero di altre piante identificate o no (fratelli monoparentali);
5) cloni: insieme di individui (ramet) derivati per via vegetativa da un unico individuo originale (ortet), per esempio per talea, micropropagazione, innesto, margotta, o divisione;
6) miscuglio di cloni: i miscugli di cloni identificati in proporzioni definite;
d) autoctoni e indigeni:
1) soprassuolo o fonte di semi "autoctono": una popolazione di norma continuamente rigenerata tramite rinnovazione naturale. Il soprassuolo o la fonte di semi possono essere rigenerati artificialmente tramite materiali di propagazione provenienti dallo stesso soprassuolo o dalla stessa fonte di semi o da soprassuoli o fonti di semi autoctoni ubicati in prossimità;
2) soprassuolo o fonte di semi "indigeni": un soprassuolo o una fonte di semi autoctoni o prodotti artificialmente per semina, la cui origine è situata nella stessa regione di provenienza;
e) origine: per un soprassuolo o una fonte di sementi autoctoni, l'origine è il luogo dove si trovano gli alberi. Per un soprassuolo o una fonte di semi non autoctoni, l'origine e il luogo da cui i semi o le piante sono state originariamente introdotti. L'origine di un soprassuolo o di una fonte di semi può essere sconosciuta;
f) provenienza: luogo determinato in cui si trova una popolazione di alberi o arbusti;
g) regione di provenienza: per una specie o sottospecie, il territorio o l'insieme di territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi sufficientemente omogenei dal punto di vista fenotipico e, ove valutato, dal punto di vista genotipico, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato;
h) produzione: include tutte le fasi della generazione dell'unità seminale, la conversione da unità seminale a semente, compresa la raccolta, e l'allevamento di postime da sementi e parti di piante. Dalla presente definizione si esclude l'uso di talee prelevate e reimpiegate in loco esclusivamente nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;
i) commercializzazione: l'esposizione per la vendita, la vendita o la consegna a un terzo, inclusa la consegna sotto contratto;
l) fornitore: la persona fisica o giuridica che produce, commercializza, importa o distribuisce, per professione o per altri motivi, materiali forestali di moltiplicazione;
m) distribuzione: cessione a terzi diversa dalla commercializzazione,
n) organismo ufficiale: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, responsabili per le questioni riguardanti il controllo della commercializzazione e la qualità del materiale forestale di moltiplicazione. Gli organismi ufficiali possono delegare l'espletamento delle funzioni previste dal presente decreto, sotto la loro autorità e controllo, ad una persona giuridica, di diritto pubblico o privato, che assume la denominazione di "autorità territoriale", alla quale, ai sensi del suo statuto ufficialmente approvato, sono demandate esclusivamente specifiche funzioni pubbliche, a condizione che tale persona giuridica e i relativi membri non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che adottano. Il Ministero, in qualità di organismo di coordinamento per l'attuazione del presente decreto legislativo, trasmette alla Commissione europea l'elenco degli organismi ufficiali responsabili o delle autorità territoriali delegate.
2. Ai sensi dell'allegato VI, i materiali forestali di moltiplicazione sono classificati nelle seguenti categorie:
a) "identificati alla fonte": i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da una fonte di semi, o da un soprassuolo, ubicati in una singola regione di provenienza e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II;
b) "selezionati": i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da un soprassuolo ubicato in una singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionati a livello di popolazione e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato III;
c) "qualificati": i materiali di moltiplicazione provenienti da materiale di base prodotti da arboreti da seme, da genitori, cloni o miscuglio di cloni cui i componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV. In relazione a tali materiali non devono essere stati necessariamente avviati o conclusi controlli;
d) "controllati": i materiali di moltiplicazione provenienti da materiale di base prodotti da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscuglio di doni. La superiorità di detti materiali deve essere stata dimostrata per mezzo di prove comparative o tramite una stima calcolata sulla base di una valutazione genetica dei componenti dei materiali di base. Tali materiali devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato V.