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DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 2003, n. 317

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/12/2003
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vigente al 10/05/2017
Testo in vigore dal:  4-12-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;
Ravvisata l'esigenza di avvalersi dell'articolo 1 della citata legge n. 137 del 2002 per apportare all'organizzazione del Ministero dell'interno, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, i correttivi indispensabili ad assicurare una migliore funzionalità dell'azione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali non hanno espresso alcuna osservazione;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in data 15 ottobre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici.»:
«Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.».

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:
«Art. 5. - 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.».
- Per la rubrica del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si rinvia alle note al titolo.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.».
- Per il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si rinvia alle note al titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, reca: «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.».
- Il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, reca: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v. nella nota al titolo), come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di Governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.
3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.».