stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/2024)
nascondi
vigente al 26/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  24-12-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 86

(( (Tariffe di terminazione) ))
(( (ex art. 75 eecc) ))


((
1. L'Autorità monitora e garantisce il rispetto dell'applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione europea da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali, determinate con atto delegato della Commissione europea a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.
2. L'Autorità può richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l'atto delegato di cui al comma 1.
3. Qualora la Commissione europea decida, a seguito della sua revisione dell'atto delegato, di cui al comma 1, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, l'Autorità può condurre l'analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all'articolo 78 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all'analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, l'Autorità rispetta i principi, criteri e parametri indicati all'allegato 3 e il relativo progetto di misura è soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
4. L' Autorità riferisce annualmente alla Commissione europea e al BEREC in merito all'applicazione del presente articolo.
---------------
AGGIORNAMENTO (22)

Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la presente modifica si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2016.
---------------
AGGIORNAMENTO (34)

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera a-bis)) che ""al comma 1, lettera a), dopo le parole: "proprietà pubbliche e private" sono inserite le seguenti: ", compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi,"".