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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)).

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 156, 176, commi 3, 4 ,5 e 6, e 182 che entrano in vigore il 30/7/2003; dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli artt. 149, comma 8, e 150, comma 2. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  19-9-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 152

(Autorità giudiziaria ordinaria)
((
1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
))
1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.(26)
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)
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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."