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LEGGE 27 febbraio 2003, n. 33

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate.

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Testo in vigore dal:  22-3-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni a favore delle vittime
del disastro aereo di Linate).
1. È assegnata al prefetto di Milano la somma di 12.500.000 euro per un'equa elargizione a favore dei componenti le famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate dell'8 ottobre 2001, tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità, nonché per il finanziamento di altre iniziative proposte dal "Comitato 8 ottobre per non dimenticare ", costituito dai familiari delle vittime.
2. Il prefetto di Milano adotta i provvedimenti di elargizione e finanziamento sentito il parere del Comitato di cui al comma 1.
3. Le elargizioni ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.