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DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 2002, n. 11

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di censimento in provincia di Bolzano.

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Testo in vigore dal:  7-3-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, recante regolamento di esecuzione del quattordicesimo censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'ottavo censimento dell'industria e dei servizi;
Vista la nota del Garante per la protezione dei dati personali del 28 settembre 2001;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione di cui al secondo comma dell'articolo 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
1. Il comma 3 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dai seguenti:
"3. Resa la dichiarazione di cui al comma 1, il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è dal medesimo collocato in apposita busta gialla chiusa nominativa e, così ritirato, è trasmesso direttamente dal rilevatore al commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano, o al comune di residenza a seconda dell'indicazione espressa dal dichiarante sulla medesima busta gialla. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, provvede alla relativa custodia, assicurandone la segretezza.
Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, che conserva il foglio A/1 certifica con immediatezza, in carta libera e senza spesa, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante ovvero per esigenze di giustizia qualora richiesto dall'autorità giudiziaria. Il personale del commissariato del Governo e del comune incaricato della custodia delle dichiarazioni di cui al comma 1 e del rilascio delle relative certificazioni è tenuto al segreto d'ufficio. Il dichiarante può essere richiesto a produrre la detta certificazione esclusivamente al momento dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge, ovvero negli altri casi previsti dalla legge. La richiesta di esibizione del certificato in casi diversi costituisce fatto penalmente sanzionato ai sensi di legge.
3-bis. La richiesta di certificazione di appartenenza o aggregazione di cui al comma precedente può essere inoltrata al commissario del Governo anche per il tramite del comune. In tal caso il commissario del Governo provvede agli adempimenti successivi e alla consegna della dichiarazione per il tramite del comune.".
2. Al comma 6 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, la parola: "pretore" è sostituita dalla parola: "Tribunale".
3. Al comma 6 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto infine il seguente periodo: "Il Tribunale provvede alla trasmissione del foglio A/1 al commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano, o al comune di residenza a seconda dell'indicazione espressa dal dichiarante sulla medesima busta gialla.".
4. Il comma 8 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:
"8. La busta di cui al comma 7 è consegnata dal dichiarante al commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano qualora intenda affidarla alla custodia di tale organo ovvero al segretario del comune di residenza se intenda affidarla alla custodia di tale ente. Il foglio A/3 rimane al dichiarante.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1976, n. 304.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2001, n. 159.
- Il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
"In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal presente decreto è il seguente:
"Art. 18. - 1. Nel censimento generale della popolazione, ogni cittadino di età superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, è tenuto a rendere una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi linguistici lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione di aggregazione ad uno di essi.
2. La dichiarazione è resa su modello composto di tre fogli congiunti, rispettivamente contrassegnati A/1, A/2 e A/3 e conformi al fac-simile allegati al presente decreto legislativo.
3. Resa la dichiarazione di cui al comma 1, il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è dal medesimo collocato in apposita busta gialla chiusa nominativa e, così ritirato, è trasmesso direttamente dal rilevatore al commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano, o al comune di residenza a seconda dell'indicazione espressa dal dichiarante sulla medesima busta gialla. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, provvede alla relativa custodia, assicurandone la segretezza. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, che conserva il foglio A/1 certifica con immediatezza, in carta libera e senza spesa, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante ovvero per esigenze di giustizia qualora richiesto dall'autorità giudiziaria. Il personale del commissariato del Governo e del comune incaricato della custodia delle dichiarazioni di cui al comma 1 e del rilascio delle relative certificazioni è tenuto al segreto d'ufficio. Il dichiarante può essere richiesto a produrre la detta certificazione esclusivamente al momento dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge, ovvero negli altri casi previsti dalla legge. La richiesta di esibizione del certificato in casi diversi costituisce fatto penalmente sanzionato ai sensi di legge.
3-bis. La richiesta di certificazione di appartenenza o aggregazione di cui al comma precedente può essere inoltrata al commissario del Governo anche per il tramite del comune. In caso il commissario del Governo provvede agli adempimenti successivi e alla consegna della dichiarazione per il tramite del comune.
4. Il foglio A/2 è collocato dal dichiarante in apposita busta bianca chiusa anonima recante indicazione del comune, è così ritirata dal rilevatore, che autentica la busta, ed è dal medesimo trasmesso direttamente all'ufficio comunale di censimento il quale inoltra le buste, senza aprirle, all'ufficio provinciale di censimento di Bolzano. Il foglio A/2 e la relativa busta non devono recare, a pena di nullità, sottoscrizione o segno, ancorché apposto dal cittadino, idoneo a consentirne l'identificazione. Al contenuto dei fogli A/2 si estendono le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, con l'indicazione delle relative percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono indicati in pubblicazione ufficiale dell'ISTAT inviata anche ai comuni.
5. Il foglio A/3 rimane al dichiarante.
6. Se il cittadino residente in provincia di Bolzano non ha potuto rendere la dichiarazione per forza maggiore o per la sua assenza dalla provincia durante il periodo intercorso tra la consegna dei moduli del censimento alla unità di rilevazione e il ritiro dei moduli dalla stessa, la dichiarazione è resa, collocata in busta gialla chiusa nominativa, entro sei mesi dal rientro nella provincia o dalla cessazione della causa di forza maggiore al Tribunale competente, il quale provvede con decreto motivato non appellabile sull'ammissione del cittadino alla dichiarazione assunte sommarie informazioni sulla sussistenza dell'impedimento. Della dichiarazione sono redatti solo i fogli A/1 e A/3. Il Tribunale provvede alla trasmissione del foglio A/1 al commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano, o al comune di residenza a seconda dell'indicazione espressa dal dichiarante sulla medesima busta gialla.
7. Dopo il censimento, la dichiarazione è resa, su foglio A/1 collocato dal dichiarante in busta gialla chiusa nominativa, entro un anno:
a) dal compimento del quattordicesimo anno di età;
b) dal riacquisto della capacità da parte dell'interdetto per infermità di mente;
c) dal trasferimento della residenza in un comune della provincia di Bolzano del cittadino in essa non residente alla data del censimento.
8. La busta di cui al comma 7 è consegnata dal dichiarante al commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano qualora intenda affidarla alla custodia di tale organo ovvero al segretario del comune di residenza se intenda affidarla alla custodia di tale ente. Il foglio A/3 rimane al dichiarante.
9. Il comune di residenza avvisa i cittadini di cui al comma 7 dell'obbligo previsto da detto comma.
10. L'appartenenza e l'aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1, che conserva validità sino al successivo censimento. La dichiarazione attesta l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge.".