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DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2002, n. 305

Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo al sistema di finanziamento FEOGA - Sezione garanzia, a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2004)
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Testo in vigore dal:  7-5-2004
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Art. 3

1. I funzionari che effettuano i controlli di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, hanno la qualifica di pubblici ufficiali, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale
((, nonché, nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Castelli, Ministro della giustizia

Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli Castelli