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DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2002, n. 220

Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2018)
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Testo in vigore dal:  15-8-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

dicembre 1947, n. 1577, recante: "Provvedimenti per la cooperazione";
n. 601, recante: "Disciplina delle agevolazioni tributarie";
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante: "Nuove norme in materia di società cooperative";
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: "Interventi urgenti per l'economia";
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria";
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante: "Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante: "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari";
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla posizione del socio lavoratore", ed in particolare l'articolo 7;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante "Delega al Governo
per la riforma del diritto societario";
Visto il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, recante: "proroghe e differimenti di termini";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, recante "Disposizioni in materia di ordinamento degli Uffici territoriali del Governo";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;
Acquisiti i pareri delle Commissioni X e XI della Camera dei deputati e della Commissione X del Senato della Repubblica in data 24 luglio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Vigilanza cooperativa
1. La vigilanza su tutte le forme di società coope-rative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole società cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, è attribuita al Ministero delle attività produttive, di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordi-narie come disciplinate dal presente decreto.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento è riservato, in via
((esclusiva))
, al Ministero
((. . .))
.
3. I modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministro delle attività produttive, di seguito denominato Ministro.
4. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti.
((
4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico
))
5. Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.