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DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2001, n. 272

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di personale dipendente delle agenzie e ruolo unico dei dirigenti in provincia di Bolzano.

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Testo in vigore dal:  25-7-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Personale dipendente delle agenzie
1. Dopo l'articolo 32-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, è inserito il seguente :
"Art. 32-quater. - 1. Nel territorio della provincia di Bolzano, le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, nelle agenzie comunque denominate e strutturate, comprese le agenzie fiscali, in quanto costituite, e l'ENAC, sono realizzate, in provincia di Bolzano, in conformità ai rispettivi ordinamenti del personale, nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione e delle disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto. Dette disposizioni non si applicano alle agenzie dipendenti dal Ministero della difesa.
2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure del reclutamento distinti per profili professionali o aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto. A tale fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma del detto articolo i rappresentanti dell'agenzia interessata.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano altresì ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altra provincia a strutture, uffici, impianti o servizi situati in provincia di Bolzano, anche attuati mediante le procedure di mobilità.
4. Nelle more dell'espletamento dei concorsi o dei trasferimenti, per inderogabili esigenze di servizio, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, le agenzie interessate possono comandare in servizio in provincia di Bolzano, personale dei ruoli generali, dando la preferenza a chi è a conoscenza della lingua tedesca. Il personale comandato viene restituito nelle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre i dodici mesi. Tale termine può essere derogato per il personale dirigente d'intesa con il comitato predetto.
5. Ai concorsi interni banditi dalle agenzie trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13-bis del presente decreto, intendendosi sostituiti il Commissario del Governo dal dirigente preposto alla singola direzione provinciale o regionale delle agenzie aventi sede in provincia di Bolzano.
6. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.
7. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti del gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite può essere superato per un minimo di assunzione non superiore ai 5 decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si deve tenere gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.
8. L'appartenenza di uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.
9. Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facoltà di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni. Le prove di esame o di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonché della storia e della geografia locali.
10. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana e da quella di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.
11. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4.
12. L'entità del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le agenzie comunque denominate e strutturate di cui al comma 1, è costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati al livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dalle agenzie stesse e stabilita, previa ricerca di intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta d'intesa, questa si intende accordata.
13. Tutte le determinazioni del fabbisogno del personale sono tempestivamente comunicate alla provincia autonoma di Bolzano e al comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree funzionali, nonché i tempi previsti per le assunzioni stesse.
14. Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane, ivi compresa la contrattazione di raccordo per le peculiarità relative all'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nelle agenzie di cui al comma 1, sono esercitate mediante strutture provinciali o regionali delle agenzie con sede in provincia di Bolzano che si rapportino direttamente con gli organi centrali delle agenzie stesse.
15. Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facoltà delle agenzie di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.
16. Le agenzie interessate alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali.
17. Qualora le agenzie comunque denominate o strutturate di cui al comma 1, vengano trasformate in società per azioni o in altra forma rese soggette all'applicazione del diritto privato, alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32-bis del presente decreto.
18. Le disposizioni del presente articolo sono altresì applicate all'INPDAP.
19. Ovunque ricorra nel presente decreto, ad eccezione del presente articolo, l'espressione INPDAP è soppressa.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amininistrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1976, n. 304.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è citato nella nota al titolo.
- Il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
"2. In seno alla commissione di cui al precedente comma e istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.".

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1997, n. 354.
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma terzo, 13, 13-bis (come introdotto dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354), 17, 32-bis (come introdotto dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752:
"Art. 4 - comma terzo: le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioè:
1) licenza di scuola elementare;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo gado;
4) diploma di laurea.".
(Omissis).
"Art. 13. - Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano è delegato a bandire con decreto i concorsi ai gradi iniziali dei ruoli locali, nonché i concorsi interni. Le relative prove di esame hanno luogo a Bolzano.
Possono essere banditi concorsi unici per posti vacanti nello stesso profilo professionale di più amministrazioni ovvero in profili professionali diversi, per l'accesso ai quali sia richiesto lo stesso titolo di studio.
Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano, il Commissario del Governo determina d'intesa con la provincia, per i concorsi pubblici esterni, il numero dei posti da mettere a concorso, nonché i tempi dei concorsi stessi.
In tutti i casi in cui il presente decreto prevede l'intesa tra il Commissario del Governo e la provincia di Bolzano, salvo quelli previsti dagli articoli 3 e 7, questa è rappresentata da tre membri del consiglio provinciale eletti dal consiglio stesso.
Le prove di concorso devono tener conto a seconda delle amministrazioni e delle carriere, dell'ordinamento giuridico-amministrativo, nonché della storia e geografia locali.
Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano è altresì delegato ad adottare tutti gli altri provvedimenti ed emanare tutti gli altri atti concernenti il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del presente decreto applicando le norme dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato, nonché per il personale dipendente delle amministrazioni con ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, fatte salve le particolari disposizioni contenute nel presente decreto.
Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dei ruoli locali e previo assenso del comitato di cui al quarto comma, nonché delle amministrazioni interessate e con il consenso dell'interessato il Commissario del Governo ha altresì facoltà di disporre, fatte salve le norme sulla mobilità il passaggio di ruolo, anche da una amministrazione all'altra, di impiegati appartenenti ai ruoli locali, assicurando il rispetto della proporzionale sulla globalità dei ruoli stessi. Tali provvedimenti possono essere limitati anche ad una sola persona e non comportano variazioni agli organici delle amministrazioni interessate.
Le operazioni di mobilità di cui all'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche sono effettuate previo assenso del comitato di cui al presente atiticolo.".
"Art. 3-bis. - 1. Ai concorsi interni banditi dal Commissario del Governo è ammesso il personale dei ruoli locali e il personale del ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 9, assunto in servizio in provincia di Bolzano in seguito a concorso bandito prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la valutabilità dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, nonché la permanenza di detto personale nel proprio ruolo di appartenenza.
2. Ai concorsi interni banditi dal Commissario del Governo è ammesso il personale ad esaurimento assunto in seguito a concorso bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, purché in possesso dell'attestto di conoscenza delle lingue italiana e tedesca richiesto ai concorrenti appartenenti ai ruoli locali per il profilo al quale si intende accedere. Rimane ferma la valutabilità dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, nonché la permanenza di detto personale al proprio ruolo di appartenenza.
3. Coloro che concorrono a concorsi nazionali non possono essere destinati a prestare servizio nella nuova qualifica in provincia di Bolzano.
4. La percentuale di posti da destinare a procedure di concorso interno o a procedure analoghe e la ripartizione degli stessi tra i rispettivi ruoli di cui al comma 1, nonché il punteggio di cui all'ultimo comma dell'art. 4, sono stabiliti d'intesa con la provincia.".
(Omissis).
"Art. 17. - Nel territorio della provincia di Bolzano non si applicano le norme che vietano al personale di prestare servizio nel comune di nascita o di residenza del personale stesso o dei relativi familiari.
Gli appartenenti al gruppo etnico ladino devono essete destinati possibilmente ad uffici o servizi delle località ladine o aventi competenza anche per tali località.".
(Omissis).
"Art. 32-bis. - 1. Le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, anche a, tempo determinato, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni non rinnovabili nell'anno, effettuate, previo assenso del comitato di cui al comma 2, per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, nelle società, negli enti pubblici economici o negli enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano funzioni delle disciolte aziende delle Poste e telecomunicazioni o delle ferrovie dello Stato, vengono realizzate nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure di reclutamento distinti per profili professionali a aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'art. 12 del presente decreto. A tal fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma di detto articolo i rappresentanti delle società o degli enti interessati
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altre provincie ad uffici ed impianti situati in provincia di Bolzano.
4. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.
5. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti ad un gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale a aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite puà essere superato per un numero di assunzione non superiore ai cinque decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.
6. L'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.
7. Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle prove tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facoltà di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni. Le prove di esame a di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff, qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonché della storia e geografia locali.
8. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana ed a quello di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.
9. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui al precedente art. 4, comma terzo, n. 4.
10. L'entità del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le società o gli enti di cui al comma 1, è costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati a livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dagli enti o società di cui al comma 1. Tutte le determinazioni del fabbisogno di personale sono tempestivamente comunicate alla provincia nell'ambito del comitato di cui al comma 2, ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree professionali, nonché i tempi previsti per le assunzioni stesse.
11. Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane nell'ente poste italiane in provincia di Bolzano sono esercitate dall'ente o società di cui al comma 1, mediante una struttura con sede in Bolzano che si rapporti direttamente con gli organi centrali dell'ente Poste Italiane.
12. Le funzioni di competenza per l'amministrazione del personale in servizio nelle Ferrovie dello Stato S.p.a. in provincia di Bolzano sono esercitate da detta società mediante una struttura decentrata avente sede in Bolzano e direttamente dipendente dalla direzione generale. A detta struttura è proposto un dirigente.
13. Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facoltà dell'ente o società di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione e arbitrato hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.
14. Le società o gli enti interessati alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali".
- Il decreto legislativo 21 gennaio 1991, n. 32, è abrogato.
- La legge 6 febbraio 1979, n. 42, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 17 febbraio 1979.
- Si riporta il testo dell'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige:
"Art. 89. - Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia.
Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.
Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.
I posti dei ruoli, di cui ai primo comma, considerati per amministrazione e per carriere, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appertenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.
L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
Al personale dei ruoli di cui al primo comma, è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio per addestramento del personale.
I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.
Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo".