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DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 2001, n. 207

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/2008)
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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  16-6-2001

Art. 14

Contabilità
1. Le Regioni, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge, definiscono i criteri generali in matera di contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevedendo la possibilità di utilizzare procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi di valore inferiore a quello fissato dalla specifica normativa comunitaria e di quella interna di recepimento, nonché disposizioni per la loro gestione economico-finanziaria e patrimoniale, informate ai principi di cui al codice civile, prevedendo, tra l'altro:
a) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;
b) le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
c) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
d) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;
e) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.
3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono sottoposte ai controlli successivi sull'amministrazione e ai controlli sulla qualità delle prestazioni disciplinati dalle leggi regionali.
4. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire alle Regioni rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della famiglia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
5. Le Regioni disciplinano le procedure per la soppressione e la messa in liquidazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
Nota all'art. 14, comma 1:
- Per l'art. 10, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 14, comma 2:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, supplemento ordinario. L'art. 5, comma 7, così come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, reca testualmente:
"Art. 5 (Patrimonio e contabilita). - 7. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e all'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1o gennaio 1995 e la contabilità finanziaria è soppressa.

Nota all'art. 14, comma 5:
- La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, recante "Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 325 del 28 dicembre 1956.