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DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 2001, n. 207

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/2008)
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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  16-6-2001

Art. 11

Personale
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime.
2. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, adottando il metodo della programmazione delle assunzioni secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate.
3. Gli statuti debbono garantire l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.
Nota all'art. 11, comma 1:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, supplemento ordinario. Il titolo III reca testualmente: "Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale".

Nota all'art. 11, comma 2:
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, supplemento ordinario. L'art. 39, comma 1 reca testualmente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1.
Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.".