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DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2001, n. 201

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

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Testo in vigore dal:  13-6-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l'articolo 7, comma 4;
Visto l'articolo 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare i commi 9, lettera a), e 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni dell'11 e del 24 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
"Art. 22-bis (Inquadramenti del personale del ruolo dei commissari). - 1. Il personale del ruolo dei commissari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, anche in soprannumero riassorbibile, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:
a) nella qualifica di vice questore aggiunto, i commissari e i commissari capo con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei commissari non inferiore a sette anni e sei mesi, nonché i vice questori aggiunti;
b) nella qualifica di commissario capo, i vice commissari e i commissari con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei commissari inferiore a sette anni e sei mesi.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo.
3. Dall'anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il personale di cui al comma 1, promosso per merito straordinario ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è comunque inquadrato nella stessa qualifica attribuita al funzionario del ruolo dei commissari che lo seguiva in ruolo prima della data di inquadramento, andandosi a collocare in ruolo immediatamente prima di quest'ultimo.
5. In relazione alle eventuali posizioni soprannumerarie sulla dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui all'articolo 1, comma 3, e alla tabella 1, è reso indisponibile un eguale numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale.
Art. 22-ter (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti). - 1. Il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo consegue la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto ed i commissari capo promossi vice questori aggiunti ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente al compimento di due anni di anzianità nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo può partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23, agli scrutini e ai concorsi di cui all'articolo 7, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente fino al 31 dicembre 2002 è ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di vice questore aggiunto, ovvero quelle di commissario capo e di commissario, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.".
- L'art 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 7 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia).
"Art. 7 (Disposizioni comuni). - 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.
2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze se non proponenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui all'art. 6 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'art. 8.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001.".
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca: "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78".
- Per il testo dell'art. 50, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2001), si veda in note all'art. 9.
- Si riporta il testo dell'art. 50, comma 11, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo può provvedere con i decreti di cui all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del, parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta.".

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):
"Art. 22 (Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei commissari). - 1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 3 e 4, ai concorsi straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei commissari, di cui all'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, così come modificato dall'art. 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.".
- Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia):
"Art. 74 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei commissari e dei dirigenti). - La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti ed ai primi dirigenti che nell'esercizo delle loro funzioni, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento operazioni di servizio di eccezionale rilevanza, abbiano messo in luce eccezionali capacità professionali dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.".