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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2001, n. 174

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti il trasporto ferroviario pubblico locale, l'accesso alla professione di autotrasportatore, nonchè i ricorsi amministrativi in materia di trasporti.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/6/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/2001)
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Testo in vigore dal:  11-7-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione previste dall'articolo 107, comma primo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Inserimento dell'articolo 1-bis nel decreto del Presidente
della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis - 1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, per il relativo territorio, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari svolti sulla rete nazionale, che non costituiscono trasporto ferroviario di interesse nazionale o internazionale.
2. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto ferroviario internazionale e nazionale di media-lunga percorrenza caratterizzati da elevati standards qualitativi; sono considerati servizi di trasporto ferroviario internazionali i servizi che consentano il collegamento ferroviario dell'Italia con altri Paesi europei, ad esclusione dei servizi che superano i confini nazionali per brevi tratte.
3. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1999, n. 146, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacità di infrastruttura dà priorità ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità dei cittadini disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e le province di Trento e di Bolzano.
4. Per garantire comunque un buon livello di servizio pubblico provinciale, il Ministro dei trasporti e della navigazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato CE e sentito il gestore dell'infrastruttura, può concedere diritti speciali, su base non discriminatoria alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi di trasporto pubblico locale richiesti dalla provincia territorialmente interessata.
5. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio delle province di Trento e di Bolzano, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalle province autonome di Trento e di Bolzano mediante convenzione.
6. I servizi ferroviari di cui al comma 1 comprendono quelli in concessione, alla data di entrata in vigore del presente articolo, alla Trenitalia S.p.a., espressamente indicati nell'accordo di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le province di Trento e di Bolzano, nel quale saranno altresì recepite, relativamente ai servizi che interessano il territorio di più regioni o province autonome, le intese di cui al comma 7.
7. Ai fini dell'accordo di programma di cui al comma 6, le province autonome, attraverso intese con le regioni interessate, individuano:
((a) i servizi ferroviari che riguardano il territorio delle stesse province autonome e di altre regioni viciniori:))

b) la provincia autonoma o regione che provvede, anche per conto degli altri enti o regioni, alla stipula e alla gestione dei contratti di servizio relativi ai servizi di cui alla lettera a);
c) i criteri che regolano i rapporti programmatori, tecnico-organizzativi, economici e tariffari in relazione ai detti servizi ferroviari.
8. Relativamente ai servizi di cui al comma 6, le province autonome di Trento e di Bolzano subentrano allo Stato nel rapporto con Trenitalia S.p.a., e stipulano con la stessa società il relativo contratto di servizio con scadenza al 31 dicembre 2003, nel quale Trenitalia S.p.a., si impegnerà ad assicurare la consistenza e il livello di servizio in essere. Rimangono a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con le Ferrovie dello Stato S.p.a. nel periodo antecedente al predetto subentro, o comunque alle stesse conseguenti.
9. Successivamente alla data del 31 dicembre 2003 le province stipulano, nel rispetto della normativa comunitaria e di quella provinciale emanata nei limiti di cui all'articolo 8 dello statuto di autonomia, nuovi contratti di servizio con imprese ferroviarie da individuare secondo la normativa medesima.
10. Le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al riparto dei fondi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal medesimo decreto per le regioni a statuto ordinario".