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DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2001, n. 113

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, recanti istituzione e modifiche di tabelle organiche del Ministero della giustizia in provincia di Bolzano, nonchè il trasferimento di funzioni statali alle camere di commercio.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2005)
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Testo in vigore dal:  27-4-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'articolo 107, commi primo e secondo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per la funzione pubblica;

Emana:

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Sono istituite le dotazioni organiche del ruolo locale del Centro di servizio sociale per adulti e dell'Ufficio di servizio sociale per minorenni in provincia di Bolzano, stabilite dalla tabella n. 1, allegata al presente decreto. Dette dotazioni organiche sono aggiunte alla tabella n. 9, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e contrassegnate rispettivamente con le lettere C) e D).
2. Il personale appartenente ai ruoli del Ministero della giustizia che alla data di pubblicazione del presente decreto:
a) risulti in servizio presso il Centro servizio sociale per adulti di Trento e che abbia superato il concorso pubblico per l'assunzione prima dell'emanazione del decreto ministeriale 17 dicembre 1996;
b) risulti in possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni relativa alla qualifica rivestita;
può chiedere il trasferimento presso il Centro di servizio sociale per adulti in provincia di Bolzano. Tale personale è assimilato al personale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
3. Il personale interessato dovrà inoltrare per via gerarchica al commissario del Governo per la provincia di Bolzano apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1976, n. 304.
- Il testo del primo e del secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.".
Note all'art. 1:
- La tabella 9, lettere a) e b), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è la seguente:
Tabella 9 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
A) Archivio notarile distrettuale di Bolzano

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Qualifica Posti
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VIII Vice conservatore di archivio notarile 1
V Operatore amministrativo contabile 2
III Addetto ai servizi ausiliari e anticamera 1
Totale... 4
B) Casa circondariale di Bolzano

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Qualifica Posti
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VIII Direttore d'istituto penitenziario 1
VII Collaboratore amministrativo 1
- Del decreto ministeriale 17 dicembre 1996 è data comunicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del 15 maggio 1997, n. 9.
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche e integrazioni:
"Art. 4. - La presidenza di ciascuna commissione è assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un commissario di madre lingua italiana e da un commissario di madre lingua tedesca.
Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.
Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioè:
1) licenza di scuola elementare;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
4) diploma di laurea.
Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio può sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di età.
Gli attestati hanno validità di sei anni.
La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio".
"Art. 9. - Il personale che in data 20 gennaio 1972 era già in servizio in provincia di Bolzano continuerà a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo. Detto personale, qualora consegua qualifiche funzionali o categorie per l'accesso alle quali sia prescritto un titolo di studio superiore, è utilizzato nei posti di cui al comma successivo fin tanto che detti posti non vengano coperti con personale dei ruoli locali e ha diritto comunque di essere utilizzato, anche successivamente, negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.
I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa si sono resi o si rendono vacanti dopo tale data sono coperti attraverso concorsi pubblici ai posti dei profili professionali delle qualifiche funzionali o delle categorie per le quali è ammesso l'accesso dall'esterno.
Ad essi può partecipare anche il personale di cui al primo comma, con qualifica immediatamente inferiore, avente i requisiti previsti dalle norme del rispettivo stato giuridico purché in possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la qualifica cui aspira.
Le riserve previste a favore del personale in servizio nei pubblici concorsi, nonché per gli accertamenti professionali, sono ridotte secondo la effettiva consistenza del personale in servizio nei ruoli locali in possesso dei prescritti requisiti.
Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate.
Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo".