stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 87

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2003)
nascondi
Testo in vigore dal:  17-4-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di "riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato";
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 55, comma 8;
Vista la legge 30 novembre 2000, n. 356, recante "Disposizioni riguardanti il personale delle forze armate e delle forze di polizia";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente, per la funzione pubblica, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di "riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1997. Il testo dell'art. 4 è il seguente:
"Art. 4. - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale.
2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell'art. 3, comma 1, lettera d), e dell'art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilità degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 - supplemento ordinario n. 163. Il testo dell'art. 55, comma 8 è il seguente:
"8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.".
- La legge 30 novembre 2000, n. 356, recante "Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2000.
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 - supplemento ordinario n. 219.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 201 del 1995 si veda nelle note alle premesse.