stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 325

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo B)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
nascondi
vigente al 19/03/2024
  • Articoli
  • OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
    DEL TESTO UNICO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    Capo I
    Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio
  • 8
  • La fase della sottoposizione del bene
    al vincolo preordinato all'esproprio
  • 9
  • 10
  • 11
  • La fase della dichiarazione di pubblica utilità
    Sezione I Disposizioni sul procedimento
  • 12
  • 13
  • 14
  • Disposizioni particolari sulla approvazione
    del progetto definitivo dell'opera
  • 15
  • 16
  • 17
  • Disposizioni sull'approvazione di un progetto
    di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche.
  • 18
  • 19
  • La fase di emanazione del decreto di esproprio
    Sezione I
    Del modo di determinare l'indennità di espropriazione
  • 20
  • 21
  • 22
  • Del decreto di esproprio
  • 23
  • 24
  • 25
  • Il pagamento dell'indennità di esproprio
    Sezione I
    Disposizioni generali
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • Pagamento dell'indennità a incapaci a enti e associazioni
  • 30
  • 31
  • Dell'entità dell'indennità di espropriazione
    Sezione I
    Disposizioni generali
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • Opere private di pubblica utilità
  • 36
  • Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio
    di un'area edificabile o legittimamente edificata.
  • 37
  • 38
  • 39
  • Determinazione dell'indennità nel caso
    di esproprio di un'area non edificabile
  • 40
  • 41
  • 42
  • Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse
    pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio.
  • 43
  • Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato
  • 44
  • La cessione volontaria
  • 45
  • La retrocessione
  • 46
  • 47
  • 48
  • L'occupazione temporanea
  • 49
  • 50
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI
  • 51
  • 52
  • DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE
  • 53
  • 54
  • NORME FINALI E TRANSITORIE
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
Testo in vigore dal:  1-1-2002
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché il numero 19 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma;
Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato;
Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito nell'Adunanza generale del 29 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Oggetto

1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L)
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)
3. I principi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. (L)
4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)

---------------
Nota redazionale
Il testo delle premesse è riportato già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
I testi normativi sopra riportati sono pubblicati, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 10 settembre 2000 si procederà alla ripubblicazione dei testi sopracitati corredati delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.