stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2024)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-6-2001

Art. 17

Trasferimento di adeguato vantaggio
economico ai produttori agricoli
1. Il rispetto del criterio fissato dall'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativamente alla garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro, ove non diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 e dai programmi operativi regionali di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, è assicurato con la dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, anche nel rispetto di accordi interprofessionali, con i produttori interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di imprese cooperative e loro consorzi il rispetto del suddetto criterio è assicurato almeno mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti conferiti da parte dei produttori associati.
2. Le amministrazioni competenti in relazione all'attuazione dell'intervento individuano i termini e le modalità che consentono di soddisfare il criterio di cui al comma 1. Il rispetto di tale criterio costituisce vincolo per la erogazione del sostegno agli investimenti, anche in relazione alla restituzione del contributo erogato.
3. Al fine di consentire l'effettivo trasferimento del vantaggio economico ai produttori da parte delle imprese beneficiarie delle provvidenze di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, anche ai soggetti che subiscono gli effetti negativi derivanti dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, l'impegno a non cedere o alienare assunto relativamente agli investimenti di cui alla lettera c) dell'allegato C alla circolare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1o ottobre 1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti assolto purché esso sia stato rispettato per almeno un terzo del periodo inizialmente previsto.
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il cui titolo è riportato in nota all'art. 8, è il seguente:
"2. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati. Essi devono garantire una partecipazione adeguata dei prodottori di tali prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano.".
- Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 reca: "Disposizioni generali sui fondi strutturali".
- La legge 8 agosto 1991, n. 252, reca: "Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia".
- Si riporta il testo della lettera c) dell'allegato C della circolare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 1o ottobre 1991, n. 265 (legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica della legge 8 aprile 1990, n. 87, concernente in intervento straordinario nel settore della zootecnia):
"c) viene assunto l'impegno a non distogliere dal previsto impiego né a cedere o alienare, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di liquidazione finale, le opere edili ed affini, e di almeno cinque anni i macchinari e le attrezzature;".