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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 67

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
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Testo in vigore dal:  1-1-2017
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Art. 12

Disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dai commi 1, lettere a), degli articoli 58-ter e 58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo della Guardia di finanza, che:
a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui è stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1 settembre 1995:
(1) è attribuito il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
(2) è conferita, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui all'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, con l'attribuzione del relativo trattamento economico, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;
b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, è attribuito lo scatto aggiuntivo previsto dall'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b),
c) e
d) previsti dal medesimo articolo.
2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1 gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui è stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1 settembre 1995, i quali, alla medesima data del 1 gennaio 2005, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, la qualifica di luogotenente è conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni indicate alla lettera d) dello stesso articolo. (2)
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193.
4. Per le procedure di conferimento della qualifica di luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))
.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, con le modalità di cui al successivo articolo 15, comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al ruolo "Esecutori" della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.