stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2001.
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/02/2001, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
nascondi
vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  31-3-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 28

(Iscrizioni e trascrizioni)
1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono:
a) le dichiarazioni di nascita rese direttamente all'ufficiale dello stato civile;
b) gli atti di riconoscimento
((del figlio nato fuori del matrimonio))
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo comma, del codice civile;
c) gli atti di assenso prestati ai sensi dell'articolo 250, secondo comma, del codice civile, se successivi al riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile, se anteriori al riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
e) i processi verbali di cui all'articolo 38.
2. Nei medesimi archivi si trascrivono:
a) le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
b) gli atti di nascita ricevuti all'estero;
c) gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
d) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra;
e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita;
f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;
g) i provvedimenti in materia di adozione.
3. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per ordine del tribunale perché in precedenza omessi.