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DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2000, n. 395

Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  31-12-2000

Art. 19

(Sanzioni)
1. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da due a sei milioni di lire.
2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, commi 2 o 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da dieci a trenta milioni di lire.
3. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma tre a nove milioni di lire.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 13, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinque a quindici milioni di lire.
5. Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dall'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1.