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DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 2000, n. 281

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta concernente l'utilizzo della prova di francese, già sostenuta nell'esame di Stato per l'accesso all'impiego negli uffici periferici delle amministrazioni statali.

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Testo in vigore dal:  28-10-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 12 luglio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Dopo il primo comma dell'articolo 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono aggiunti infine i seguenti:
"Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali per le quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria superiore o un titolo di studio inferiore, coloro che superano la quarta prova di francese, prevista all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191, agli esami di Stato in un istituto della regione.
Sono parimenti esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini dell'accesso agli impieghi per i quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario, coloro che integrano il superamento della prova di cui al comma precedente con un percorso formativo riconosciuto valido sulla base delle disposizioni vigenti nella regione per l'accesso alle qualifiche funzionali del comparto unico del pubblico impiego regionale per le quali sono richiesti i medesimi titoli di studio.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Loiero, Ministro per gli affari regionali

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

De Mauro, Ministro per la pubblica istruzione

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Avvertenza
Il testo delle note qui, pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948, reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta".
- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993; l'art. 48-bis, aggiunto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è il seguente:
"Art. 48-bis. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 51. - 1. Per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere, che, prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta, le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura dei posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta e prevedere una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.
2. Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali per le quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria superiore o un titolo di studio inferiore, coloro che superano la quarta prova di francese, prevista all'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 39, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191, agli esami di Stato in un istituto della regione.
3. Sono parimenti esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini dell'accesso agli impieghi per i quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario, coloro che integrano il superamento della prova di cui al comma precedente con un percorso formativo riconosciuto valido sulla base delle disposizioni vigenti nella regione per l'accesso alle qualifiche funzionali del comparto unico del pubblico impiego regionale per le quali sono richiesti i medesimi titoli di studio.".
- Si riporta il testo del comma 20-bis dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dal comma 22 dell'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191:
"Art. 21 - 20-bis. - Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.".