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DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-4-2001. N.B.: l'entrata in vigore è stata prorogata al 2/1/2002. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2024)
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Testo in vigore dal:  30-12-2022
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Art. 55

(( (Conversione delle pene pecuniarie). ))
((
1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione si converte, a richiesta del condannato, in lavoro di pubblica utilità da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell'articolo 54.
2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro di pubblica utilità equivale a 250 euro di pena pecuniaria.
3. Quando è violato l'obbligo del lavoro di pubblica utilità conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 5.
4. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro di pubblica utilità, ovvero se il mancato pagamento di cui al primo comma non è dovuto a insolvibilità, le pene pecuniarie non eseguite si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1, e in questo caso non è applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3.
5. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 250 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere superiore a quarantacinque giorni.
6. Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro di pubblica utilità o della permanenza domiciliare pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata.
))