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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2000, n. 172

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, per l'attuazione della direttiva 98/92/CE, che modifica la direttiva 95/69/CE, in materia di tariffe per il riconoscimento di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

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Testo in vigore dal:  27-6-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 4;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, di attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;

Sulla

proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica dell'articolo 4 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 123, il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. Le spese per il riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 5, nonché quelle per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8 sono a carico dei richiedenti sulla base del costo del servizio reso da calcolare secondo le voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione dei singoli casi si può ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purché congruamente motivati.".
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"12-bis. Le regioni e province autonome redigono una relazione, nella quale precisano le tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed il metodo applicato per calcolarle sulla base delle voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione del singoli casi si può ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purché congruamente motivati. La predetta relazione è trasmessa al Ministero della sanità entro il 14 ottobre 2000.
12-ter. Il Ministero della sanità, raccolti tutti i dati relativi alle tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed ai metodi applicati per il loro calcolo, li trasmette alla Commissione europea entro il 14 dicembre 2000.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)".
L'art. 1, commi 2 e 4, della citata legge, così recita:
"2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
3. (Omissis).
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 17.".
- La direttiva 98/92/CE è pubblicata in GUCE n. L 346 del 22 dicembre 1998.
- La direttiva 70/524/CEE è pubblicata in GUCE n. L 270 del 14 dicembre 1970.
- La direttiva 95/69/CE è pubblicata in GUCE n. L 332 del 30 dicembre 1995.
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, reca: "Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali".
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, vedi note alle premesse.
Il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto, così come modificato dal presente decreto, cosi recita:
"Art. 4 (Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari. - 1. La domanda per ottenere il riconoscimento degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), deve essere presentata al Ministero della sanità.
2. Il Ministero della sanità, entro sei mesi dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stabilimenti di cui al comma 1 siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.
3. La domanda per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 2, comina 2, lettere b), c), d), e) ed f) e di cui all'art. 3 deve essere presentata alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.
4. La regione o la provincia autonoma, entro sei mesi dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stabilimenti e gli intermediari siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.
5. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano in base alla normativa previgente l'attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), deve essere presentata domanda di riconoscimento ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tale attività può continuare finchè non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.
6. Il Ministero della sanità, entro il 1o aprile 2001, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, agli stabilimenti di cui al comma 5, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che lo stabilimento sia in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.
7. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano in base alla normativa previgente le attività di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), deve essere presentata domanda di riconoscimento ai sensi del comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tali attività possono continuare finchè non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.
8. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano in base alla normativa previgente le attività di cui all'art. 3, comma 1, devono presentare domanda di riconoscimento ai sensi del comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tali attività possono continuare finchè non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.
9. La regione o la provincia autonoma, entro il 1o aprile 2001, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, agli stabilimenti e agli intermediari che hanno presentato la domanda di cui ai commi 7 e 8, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stessi siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.
10. In deroga ai commi 4 e 9, nel caso di intermediari che esercitano esclusivamente un'attività di rivendita senza mai disporre del prodotto nei propri impianti, la regione o la provincia autonoma può disporre che non si proceda al sopralluogo per verificare il rispetto dei requisiti di cui al punto 7 del capitolo I.1.b) o al punto 7 del capitolo I.2.b) dell'allegato I, purché tali intermediari presentino una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 6.2 dello stesso allegato I.
11. Il Ministero della sanità procede periodicamente alla verifica della uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati dagli organi degli enti territoriali ai fini del riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8.
12. Le spese per il riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 5, nonché quelle per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8 sono a carico dei richiedenti sulla base del costo del servizio reso da calcolare secondo le voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione dei singoli casi si può ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purché congruamente motivati.
12-bis. Le regioni e province autonome redigono una relazione, nella quale precisano le tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed il metodo applicato per calcolarle sulla base delle voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione del singoli casi si può ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purché congruamente motivati. La predetta relazione è trasmessa ai Ministero della sanità entro il 14 ottobre 2000.
12-ter. Il Ministero della sanità, raccolti tutti i dati relativi alle tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed ai metodi applicati per il loro calcolo, li trasmette alla Commissione europea entro il 14 dicembre 2000".