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DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 139

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  17-6-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 12 e del 19 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Funzioni prefettizie
1. La carriera prefettizia è unitaria in ragione della natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte. Al fine di garantire un adeguato svolgimento dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica affidati alla carriera, il suo ordinamento è regolato dal presente decreto e, in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Il personale della carriera prefettizia esercita, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui alla allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Detta tabella può essere modificata, in relazione a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 28 luglio 1999, n. 266, reca: "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura. Si riporta il testo dell'art. 10 della suindicata legge n. 266/1999:
"Art. 10 (Delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia). - 1. In attesa del riordino delle funzioni e degli uffici dell'amministrazione civile dell'interno e delle prefetture, anche in ragione della specificità dei compiti di rappresentanza generale del Governo, nonché al fine di assicurare organicità e funzionalità alla disciplina del rapporto di impiego dei funzionari della carriera prefettizia, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il trattamento economico del personale di tale carriera, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque non inferiori a quelle del comparto sicurezza, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative ed i permessi sindacali; restano ferme le previsioni dell'art. 5, terzo comma, e dell'art. 43, ventesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121; tale accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvederà ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera prefettizia rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione;
b) rafforzamento della specificità e della unitarietà della carriera, attraverso la previsione di una rinnovata procedura concorsuale come unica modalità di accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile;
c) possibilità di ampliamento dei titoli di laurea, ivi compresi quelli ad indirizzo economico, per l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di accurata selezione pubblica, nonché, per un periodo non inferiore a due anni, di percorsi di formazione presso la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno o presso altre scuole di formazione dell'amministrazione statale, nonché presso altri soggetti pubblici e privati, e di tirocinio operativo; possibilità di prevedere eventuali periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea, delle organizzazioni internazionali e di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e convenzioni intergovernative; l'attuazione delle citate previsioni non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
d) avanzamento in carriera secondo criteri obiettivi di selezione per merito e valutazione collegiale dopo un congruo periodo di effettivo servizio nella qualifica iniziale e nelle qualifiche intermedie e adeguate esperienze in posizioni funzionali presso l'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno e nell'ambito di strutture formative, secondo criteri obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilità esterna, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto;
e) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera prefettizia in ragione delle esigenze di gestione unitaria dei compiti dell'amministrazione, della specificità della responsabilità di rappresentanza generale del Governo e di amministrazione generale da definire ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
f) revisione dei criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione alle attitudini individuali alle peculiarità della qualifica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;
g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
A tal fine saranno definiti appositi criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e la verifica dei risultati conseguiti, nonché per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;
h) previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilità dei funzionari qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione e individuazione attraverso la procedura negoziale di altre misure idonee a favorire la mobilità di sede;
i) copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile;
l) estensione ai funzionari della carriera prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali della difesa in giudizio ai sensi dell'arti. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
m) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere".
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana.
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per l'argomento della legge 28 luglio 1999, n. 266, vedasi nelle note al titolo.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4, del sopracitato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
"4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità del titolare dell'ufficio territoriale del governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare la specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".