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DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2000, n. 395

Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  12-11-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Onorabilità
1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona di cui all'articolo 3, comma 1:
a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare. (2)
2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che:
a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma f, numeri 2 e 4 dei codice penale;
c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo 285/1992;
f) abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
g) abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale; (2)
h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitatone a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
((h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni))
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3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta commutata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.
4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) dei comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
6. La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 28511992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f),commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.
7. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito. (2)
8. La sussistenza del requisito dell'onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono.
9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 dei codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità è riacquistato:
a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, semprechè non intervenga la revoca di cui all'articolo 180 del medesimo codice;
b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;
c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito. (2)
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.