stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2000, n. 3

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, concernenti la società "Sviluppo Italia".

nascondi
Testo in vigore dal:  16-1-2000

Art. 2

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente:
"Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, utili per la realizzazione delle attività proprie della società Sviluppo Italia, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società.".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 1999, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"5. Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, utili per la realizzazione delle attività proprie della società Sviluppo Italia, nonché delle attività a queste collegate, strumentali per il perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto dei propri fondi, alla medesima società. Il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.