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DECRETO LEGISLATIVO 15 ottobre 1999, n. 382

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, concernente l'istituzione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario.

note: 13-11-1999
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Testo in vigore dal:  13-11-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi volti a razionalizzare l'ordinamento dei Ministeri;
Visto, altresì, l'articolo 12, comma 1, lettere g), p) e r), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevedono, rispettivamente, quali principi e criteri direttivi, la riallocazione di funzioni e di uffici esistenti, idonei strumenti di coordinamento fra uffici, anche istituendo centri interservizi all'interno di ciascuna amministrazione, nonché l'organizzazione di strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento di compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, recante l'istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario;
Visto l'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale dispone che, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 11 della legge n. 59 del 1997, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative ai predetti decreti legislativi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificata dal decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 9, riguardante l'istituzione ed i compiti del servizio, al primo comma, le parole: "servizio centrale consultivo" sono sostituite dalle seguenti: "servizio consultivo";
b) nell'articolo 10, concernente la composizione del servizio, al secondo comma, l'ultimo periodo è soppresso;
c) nell'articolo 11, riguardante gli organi del servizio:
1) al terzo comma, dopo le parole: "esperto appartenente alla stessa sezione" sono inserite le seguenti: "che partecipa, con diritto di voto, al comitato di coordinamento nei casi in cui vengono esaminate questioni riguardanti l'attività specifica";
2) al settimo comma, le parole: ", salvo gli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione, il cui incarico è disciplinato dai commi 56 e seguenti dell'articolo l della legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono soppresse e, nel medesimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione.
Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'articolo l della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visco, Ministro delle finanze

Piazza, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato

redatto dall'amministrazione competente per materia, ai

sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle

leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, reca: "Istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario, a norma degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1998.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 5, 11 e 12, comma 1, lettere g), p) e r), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"Art. 5. - 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere".
"Art. 11. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei commi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 42l, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnicoscientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: ''ai dirigenti generali ed equiparatì' sono soppresse; alla lettera i) le parole: ''prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione, sia nazionale e decentratà' sono sostituite dalle seguenti: ''prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privatò'; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: ''concorsi unici per profilo professionalè' sono inserite le seguenti: '', da espletarsi a livello regionale,''.
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso".
"Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)-f) (omissis);
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;
h)-o) (omissis);
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) (omissis);
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni".
- Per quanto concerne il decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, si veda in nota al titolo.
- La legge 24 aprile 1980, n. 146, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 28 aprile 1980.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, è già citato in nota al titolo.
- Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, già citata in nota alle premesse, così come modificati dal presente decreto:
"Art. 9. - Nell'ambito dell'amministrazione finanziaria è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze il servizio consultivo ed ispettivo tributario.
Il servizio svolge i seguenti compiti:
0 a) elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione, da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai fini della programmazione sistematica dell'attività antievasione; formula proposte riguardanti le stesse materie, nonché volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di accertamento;
a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di finanza con incarichi di comando; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;
b) al fine del migliore espletamento dei controlli di cui alla precedente lettera a), può, in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza;
c) provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni;
d) (lettera soppressa);
dbis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.
Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione finanziaria i dati acquisiti, nonché i risultati delle verifiche eseguite, affinchè ne tengano conto nei procedimenti di accertamento delle imposte".
"Art. 10. - Al servizio sono assegnati non più di cinquanta esperti.
Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche.
Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze.
Per la durata dell'incarico di esperto si applica l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli esperti provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, o da amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo, o in posizione equivalente, per la durata dell'incarico.
I posti lasciati scoperti dagli esperti provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire".
"Art. 11. - Il servizio è articolato in due sezioni, la prima per l'attività di controllo di cui alle lettere a), b), c) e dbis) del secondo comma dell'art. 9, la seconda per l'attività di studi ed analisi economicoscientifici di cui alle lettere 0 a) e dbis) dello stesso secondo comma dell'art. 9. Ciascuna sezione del servizio svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente, conformemente alle direttive emanate dal Ministro. Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale.
Organi di servizio sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento.
Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un esperto scelto nell'ambito di una terna indicata dagli esperti. Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attività di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione che partecipa, con diritto di voto, al comitato di coordinamento nei casi in cui vengono esaminate questioni riguardanti l'attività specifica. Il direttore del servizio è preposto all'amministrazione del personale nonché alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unità previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilità, Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unità per i periodi successivi.
Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Ad esso partecipano, altresì, con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio centrale del bilancio, nonché otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti.
Con tale decreto è disciplinata la partecipazione allesedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello.
Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attività degli esperti;
b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio, previa relazione del coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda l'attività specifica;
c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti a norma delle lettere a), b), c) e dbis) del secondo comma dell'art. 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti;
d) formula proposte al Ministro per la programmazione sistematica dell'attività antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'art. 9;
e) propone altresì l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'amministrazione finanziaria responsabile di violazioni penali o irregolarità amministrative rilevate nell'espletamento dell'attività di controllo.
Gli esperti esercitano le funzioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'amministrazione finanziaria e quelle di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma con i poteri attribuiti all'amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre leggi di imposta. L'autorizzazione prevista dall'art. 32, primo comma, n. 7), e dall'art. 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è rilasciata dal direttore del servizio anche per i funzionari dell'amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati alle rispettive sezioni. Le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio.
Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attività professionali o di consulenza né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilità è causa di decadenza dall'incarico. Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione. Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazioneco coordinata e continuativa.
Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli esperti appartenenti alla prima sezione possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza.
Il Ministro delle finanze, con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce norme per il funzionamento del servizio".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"56. Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno".