stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 1999, n. 381

Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonchè disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/2021)
nascondi
  • Articoli
  • Istituto nazionale
    di geofisica e vulcanologia (INGV)
  • 1
  • 2
  • agg.3
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.
  • 3
  • orig.
  • 4
  • 5
  • 6
  • Disposizioni per altri enti di competenza del Ministero
    dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
    (MURST).
  • 7
  • Norme sulla incentivazione, la costituzione
    e il funzionamento di consorzi tra enti di ricerca
  • 8
  • 9
  • Norme generali per gli enti di ricerca
  • 10
  • Modifiche al decreto legislativo
    5 giugno 1998, n. 204
  • 11
  • Disposizioni per l'attività di ricerca
  • 12
  • 13
  • 14
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-11-1999

Art. 7

Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale
e sull'Istituto di ottica
1. L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste muta la denominazione in Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS.
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 399, dopo le parole: "ha il compito di svolgere" sono inserite le parole: "di promuovere e coordinare e"; la lettera c) è sostituita dalla seguente " c) studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino e oceanico con l'atmosfera e con la litosfera".
3. All'articolo 2 defla legge 30 novembre 1989, n. 399, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis - Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi dell'ente per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale".
4. All'articolo 8, della legge 30 novembre 1989, n. 399, sostituire le parole da: "che diano un materiale apporto o tecnico all'attività dell'Osservatorio stesso" con le seguenti: "e privati che diano un rilevante apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio".
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale di ottica assume la denominazione di Istituto nazionale di ottica applicata (I.N.O.A.). Oltre ai compiti istituzionali già determinati dalla normativa vigente, l'Istituto svolge attività di ricerca e sviluppo nelle applicazioni industriali dell'ottica, anche con riferimento alla qualificazione e certificazione dei sistemi ottici.
6. Il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di ottica applicata è costituito da un presidente, nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché da quattro esperti di alta qualificazione scientifica, ovvero nelle applicazioni della ricerca dell'ente, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui uno designato dal Ministro dell'industria e due dal CSN dell'area scientifica corrispondente. In sede di prima applicazione del presente decreto, in sostituzione dei membri designati dal CSN, sono eletti due componenti dal personale di ricerca dell'ente tra i dirigenti di ricerca. I predetti membri decadono all'atto della nomina dei membri designati dal CSN.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2 e dell'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 399 (Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste), come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 2. - 1. L'Osservatorio geofisico sperimentale ha il compito di svolgere, di promuovere e coordinare e, anche in collaborazione con altri enti interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare:
a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;
b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;
c) studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino e oceanico con l'atmosfera e con la litosfera;
d) studi e ncerche rivolti alla conoscenza della sismicità nonché all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalità di protezione civile;
e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;
f) attività applicativa nei campi di sua competenza.
Art.2-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi dell'ente per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale".
"Art. 8. - 1. Il regolamento concernente gli organi dell'osservatorio geofisico sperimentale fissa la composizione del consiglio di amrninistrazione che non potrà superare gli otto membri e dovrà assicurare una equilibrata presenza, oltre al presidente, di esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di professori di ruolo di discipline geofisiche e geologiche delle università di Trieste e di Udine, nonché di rappresentanti degli enti pubblici e privati che diano un rilevante apporto finanziario o tecnico all'attività dell'osservatorio.
2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta".
- Per il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nelle note all'art. 3.